top of page

L’estensione della procedibilità a querela di parte , delle ipotesi di remissione e l’introduzione della giustizia riparativa ad opera della riforma Cartabi

a cura di avv. Antonio Fusco

Con l’entrata in vigore della riforma Cartabia , ed in particolare dal 30/12/2022 , il legislatore ha previsto nuovi casi di procedibilità a querela di parte per reati precedentemente previsti e disciplinati come procedibili d’ufficio.

La portata innovativa è rilevante in quanto i reati coinvolti nella riforma rientrano nei Libri II e III del codice penale disciplinanti i reati contro la persona e contro il patrimonio , da sempre considerati quali fattispecie non soltanto statisticamente più diffuse ma al contempo tra le più gravi , proprio in considerazione dei beni giuridici tutelati.

Balza , con particolare evidenza , la circostanza che la novella legislativa abbia riguardato il reato di furto che , allo stato , è procedibile a querela di parte ad eccezione dei casi di cui all’art. 625 comma I n.° 7 e  7 bis c.p. e cioè di furti aggravati perpetrati in danno di beni di pubblica destinazione , utilizzo o proprietà od anche nel caso di minorata difesa della persona offesa incapace in ragione dell’età e delle qualità psichiche. E’ stato espressamente escluso dai casi di cui al comma I  n.° 7 l’ipotesi dell’esposizione dei beni mobili alla pubblica fede che , pertanto , sarà procedibile a querela di parte.

Il furto con strappo ed il furto in abitazione previsti dall’art. 624 bis c.p. sono rimasti inalterati , con ordinaria procedibilità d’ufficio.

La sensazione avvertita fortemente da parte dell’opinione pubblica corrisponde a quella già sentita in tema di riforma delle misure cautelari personali ingenerata dalle sentenze della Corte EDU : sembra , cioè , che la mancanza di organizzazione , strumenti e soprattutto fondi economici abbia indotto lo Stato ad abbandonare la sua pretesa punitiva nei confronti della parte delinquenziale della società civile abbandonando quest’ultima a sé stessa , non predisponendo sul piano teorico la tutela d’ufficio ma delegandola all’interesse di parte o comunque al suo impulso.

La procedibilità a querela era stata prevista dal legislatore del 1930 esclusivamente nel caso di delitti di minore allarme sociale rispetto ai quali l’intervento dello Stato poteva limitarsi ai casi di  manifestazione di volontà di perseguimento e punizione del presunto colpevole , da parte della persona offesa dal reato.

Con il recente intervento legislativo , invece , la condizione procedurale fondata sull’istanza di punizione da parte del soggetto privato è stata estesa anche a casi aggravati dalla rilevanza del danno economico subito e rispetto a reati socialmente molto diffusi , rimanendo la vigenza della antecedente procedibilità nei casi di minorata difesa e nei casi di sussistenza di circostanze aggravanti , come originariamente previste.

A parere dello scrivente , se è pur vero che la ratio legis è radicata nell’intento della deflazione del carico processuale penalistico in generale e conseguentemente doveva riguardare , almeno negli intenti del Parlamento , reati di particolare diffusione (nell’arco temporale 2016-2020 sono stati denunciati 5.598.356 furti )  , è parimenti vero che la distinzione posta in tema di procedibilità e fondata su beni ed interessi pubblici rispetto a quelli di natura privatistica fa avvertire il chiaro fine di porre un ingiustificato distinguo circa la tutelabilità dei beni giuridici in gioco , secondo cui quelli di cui risulta titolare il cittadino appaiono di second’ordine.

Il principio di diritto sotteso alla Relazione preliminare consta nell’induzione del reo a praticare istituti alternativi al processo penale mediante l’estensione della procedibilità a querela  , quali l’estinzione del reato per condotte riparatorie ex art. 162 ter c.p. ( introdotto dalla riforma Orlando ed applicabile negli esclusivi casi di reati procedibili a querela di parte ) anche e soprattutto nei casi di danno di particolare entità non per questo non risarcibili , così deflazionando il carico giudiziario.

Più in particolare , dall’analisi della Relazione preliminare al Decreto legislativo n.° 150/2022 riteniamo di individuare lo spirito che ha animato il legislatore : lo scopo principale consta nella deflazione del carico giudiziario generale attraverso non già una depenalizzazione ma una trasformazione di reati precedentemente perseguibili d’ufficio in reati a querela di parte ; finalità che potrà realizzarsi tanto più mediante l’introduzione delle procedure di giustizia riparativa che si aggiungono alla innovazione introdotta con la riforma Orlando mediante l’inserimento dell’art. 162 ter c.p. nell’ordinamento giuridico penalistico.

In una parola , la pressione dell’emenda penale dovrebbe indurre l’autore del reato ad optare per la scelta meno dolorosa del risarcimento e delle restituzioni mediante il riconoscimento della qualifica di vittima del reato ed il dialogo con essa al contempo evitando un sovraccarico del lavoro giudiziario che verrebbe alleggerito per effetto della remissione di querela la quale risulta normativamente ampliata da ipotesi di precedente creazione giurisprudenziale.

Il rafforzamento delle finalità introdotte con la riforma Orlando , attuato con la procedura di giustizia riparativa oltre ad estendere i canali alternativi al processo penale ha avuto lo scopo di vedere praticato anche lo strumento deflattivo introdotto qualche anno prima il quale , in vero , non aveva avuto particolare attuazione.

Presupposto indefettibile di tale ratio legislativa doveva essere costituito inevitabilmente dall’estensione di reati procedibili a querela che presentano la peculiarità di essere rimessi ed eliminati dal carico giudiziario.

Appare congruo elencare le nuove ipotesi di procedibilità a querela di parte , rinnovando come premessa di base che in ogni caso di reato commesso in danno di persona incapace per età o deficienze psichiche il reato sarà procedibile d’ufficio in considerazione della minorata difesa della persona offesa, così come in tutti i casi di reati ora modificati con procedibilità a querela , nelle ipotesi aggravate contemplate dalle fattispecie di legge riformate .

La previsione è stata inserita anche nell’art. 649 bis c.p.[i] , introdotto dal D.Lgs. 10 aprile 2018, n. 36 , che aveva stabilito la procedibilità a querela di parte per i reati di truffa , frode informatica ed appropriazione indebita – già perseguibile a querela nei casi di realizzazione del delitto su cose possedute a titolo di deposito necessario (art. 646 c.p., comma 2) ovvero con abuso di autorità o di relazioni domestiche o, ancora, con abuso di relazioni di ufficio, di prestazioni d’opera, di coabitazione o di ospitalità (art. 61 c.p., comma 1, n. 11) – ; originariamente la norma stabiliva la procedibilità d’ufficio nei casi di sussistenza di circostanza aggravante ad effetto speciale per i predetti reati oggetto della attuale riforma alla quale si è aggiunta la minorata difesa.

Secondo il massimo consesso[ii] la procedibilità d’ufficio per i predetti reati  era prevista anche nel caso di contestazione di recidiva qualificata ( art. 99 commi II , III e IV c.p. ) , la quale determinando un potenziale aumento della pena comminabile superiore ad un terzo era pacificamente identificabile quale circostanza ad effetto speciale ed in quanto prevista dall’art. 649 bis c.p. , comportava quella procedibilità.

L’intervento riformatore ha escluso la rilevanza ai fini della procedibilità d’ufficio della recidiva qualificata , per cui quest’aspetto innovativo inciderà ancor di più sul piano deflattivo.

Per quanto concerne la circostanza aggravante della minorata difesa  è oggi maggiormente incidente rispetto alla sua introduzione[iii] avvenuta nel 2009 con l’inserimento nell’art. 61 comma I n.° 5 c.p. e va valutata nel caso concreto ; pertanto potrà essere considerata non soltanto nei casi di età avanzata ma anche nel caso di minore età così come anche la deficienza psichica che decampa dai casi di accertata incapacità di natura medica debordando , ai fini della sua configurabilità , anche nei casi di semplice debolezza cognitiva o affettiva. Potrà configurarsi , conseguentemente , in ogni caso di personalità debole , carente , disturbata di cui l’agente abbia consapevolezza acquisita anche durante la commissione del reato e non precedentemente.

Ciò posto va sottolineato come l’età avanzata della persona offesa non realizza una presunzione assoluta di minorata difesa per la ridotta capacità di resistenza della vittima, dovendo essere valutata la ricorrenza di situazioni che denotano la particolare vulnerabilità del soggetto passivo dalla quale l’agente trae consapevolmente vantaggio nel caso concreto .

Ai fini di un più preciso inquadramento della novella normativa possiamo specificare i casi riformati  :

art 582 comma I c.p. lesioni personali dolose , la procedibilità a querela è prevista per i casi di malattia  fino a 40 giorni di durata ovvero fino a 20 giorni quando il fatto è commesso contro persona incapace, per età o infermità (novellato comma II ) ; anche nei casi di cui al comma I la procedibilità resta d’ufficio nei casi previsti dall’art. 61 comma I  n. 11-octies, c.p.  e cioè di fatto commesso in danno di personale sanitario e socio-assistenziale ; la nuova previsione determina un ampliamento della competenza del giudice di pace come previsto dall’art. 4, comma 1, lett. a) D. Lgs. n. 274/2000 , che attribuisce allo stesso la competenza per le lesioni personali perseguibili a querela di parte ;

art. 590 bis comma I c.p. lesioni personali stradali gravi o gravissime , la procedibilità è a querela di parte in tutti i casi di lesioni causate da una violazione generica delle norme sulla circolazione stradale ;

art. 605 comma I c.p. sequestro di persona , procedibile a querela con eccezione di tutti i casi previsti dai commi successivi – contemplanti ipotesi aggravate . ivi compreso il riformato comma  VI in tema di minorata difesa ;

art. 610 comma I c.p. violenza privata , che è procedibile d’ufficio nei casi del novellato comma III nelle ipotesi di cui all’art. 339 c.p.[iv] ;

art. 612 comma I c.p. minaccia , di contro la procedibilità d’ufficio è prevista nei casi di cui all’art. 339 c.p. disciplinato dal novellato comma III oppure se la minaccia è grave ( minaccia di morte o lesioni gravissime ) e contestualmente concorre una circostanza ad effetto speciale ;

art. 614 commi I e II c.p. violazione di domicilio , rispetto al quale la procedibilità a querela di parte è prevista anche nel caso aggravato di violenza sulle cose , mentre è rimasta la procedibilità d’ufficio in tutti i casi aggravati previsti dal medesimo articolo.

Anche il libro III titolo XIII del codice penale , Dei delitti contro il patrimonio , ha subito modificazioni nei sensi della estensione della procedibilità a querela di parte.

Si accennava sopra alla modifica riguardante il reato di furto aggravato che è divenuto procedibile a querela di parte eccezion fatta per le ipotesi previste dai numeri 7 e 7 bis dell’art. 625 comma I c.p. e cioè di beni di pubblica utilità e più in particolare : fatto commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici o sottoposte a sequestro o a pignoramento o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza, escluse le cose esposte alla pubblica fede ed inoltre su componenti metalliche o altro materiale sottratto ad infrastrutture destinate all’erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici e gestite da soggetti pubblici o da privati in regime di concessione pubblica.

La riforma ha trasformato in reati procedibili a querela di parte anche tutte le ipotesi di reato non aggravate previste dagli articoli disciplinanti la truffa , la frode informatica e l’ appropriazione indebita ; sono , altresì procedibili su impulso di parte privata tutte le ipotesi riguardanti i predetti reati aggravate dal danno di particolare entità. Quanto all’appropriazione indebita la procedibilità a querela era stata già prevista ante Cartabia nell’ipotesi aggravata di reato commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario e dall’abuso di prestazioni d’opera ex art. 61 comma I n.° 11 c.p.[v] , rimasti inalterati per ovvi motivi.

Allo stato è stata prevista la procedibilità a querela di parte in relazione al reato di turbativa violenta del possesso di cose immobili disciplinato dall’art. 634 c.p.

Relativamente al reato di danneggiamento , già oggetto di una precedente riforma[vi] del 2019 che ne aveva trasformato la tipicità e quindi la  configurabilità solo se commesso con violenza o minaccia alla persona oppure al fine di interrompere  pubblici servizi o servizi di pubblica necessità ex art. 331 c.p. , il decreto n.° 150/2022 ne ha modificato la procedibilità divenuta a querela eccezion fatta per i casi di minorata difesa o se commesso al fine di interrompere servizi pubblici attraverso l’inserimento nell’art. 635 c.p. del V comma.

Restano procedibili d’ufficio tutte le ipotesi aggravate previste dalla norma ed in particolare quelle previste dai commi II e III[vii] ed in occasioni di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico.

Il decreto legislativo ha introdotto , per la prima volta , anche la procedibilità a querela per reati contravvenzionali ed in particolare per quelli previsti dagli artt. 659 e 660 c.p. rispettivamente disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone e molestia o disturbo alle persone.

L’innovazione procedurale viene introdotta per la prima volta nel sistema penale contraddistinto da sempre dalla procedibilità d’ufficio per i reati contravvenzionali.

Analizzato succintamente l’oggetto della riforma , come si accennava sopra , la ratio novae legis è nei sensi di favorire la pratica sia delle procedure di giustizia riparativa introdotte con il medesimo decreto legislativo che , in ogni caso , dell’istituto della estinzione del reato per condotta riparatoria previsto , dall’art. 162 ter c.p.[viii] , applicabile nei soli casi di reati perseguibili a querela remittibile – l’art. 612 bis c.p. è escluso dall’istituto – .

Difatti , la sentenza ex art. 162 ter c.p. deve essere emessa se prima della dichiarazione di formale apertura del dibattimento ex art. 492 c.p.p. nella fase degli atti preliminari al giudizio sia intervenuto  un ristoro del danno da reato in assenza di una remissione di querela della p.o. ; oltre al caso di riparazione del danno accettato dalla persona danneggiata dal reato la norma prevede la dichiarazione di estinzione del reato allorquando a seguito di offerta reale non accettata , il giudice ritenga congrua l’offerta ; in assenza del già avvenuto ristoro la norma prevede anche la possibilità di istanza di sospensione del processo al fine di poter dilazionare il risarcimento in un termine massimo di sei mesi quando si dimostri di non avervi potuto adempiere in precedenza.

Considerato che un risarcimento del danno che sia accettato prevede solitamente una  remissione di querela , possiamo ritenere che la maggiore praticabilità dell’istituto  si offrirà nei casi di offerta reale non accettata . Fermo restando che in caso di ristoro del danno accettato dalla persona offesa-danneggiato dal reato senza remissione di querela , il giudice potrà emettere sentenza proscioglitiva.

Nei vari casi previsti , il giudice emetterà sentenza ex art. 469 c.p.p.[ix] senza dare ulteriore corso al giudizio di merito con particolare recupero non soltanto di un ruolo dibattimentale più snello ma anche , e soprattutto , più velocemente assolvibile.

Come vedremo poi analizzando la procedura riparativa , la ratio sottesa alla riforma Orlando è stata recentemente intensificata attraverso l’introduzione del ricorso alla giustizia riparativa la quale pur ispirata ai medesimi criteri presuppone solo in parte la procedibilità a querela  remittibile e si àncora ad una specifica procedura presso i Centri di giustizia riparativa preposti non soltanto alla promozione del ristoro del danno ma anche ad un formale riconoscimento della qualifica di persona offesa da parte dell’autore del reato e più in generale all’instaurazione di un rapporto tra le parti onde ricostituire il contratto sociale rotto con la commissione del reato.

 

 

L’estensione della remissione tacita di querela processuale ed extraprocessuale.
 

 

Analogamente a quanto disposto in tema di ampliamento della procedibilità su impulso di parte privata , il decreto legislativo ha esteso le ipotesi di remissione tacita di querela prevedendo da un lato , per facta concludentia , un intento scemato o non più esistente di ottenere la punizione del colpevole , anche per il decorso del tempo rispetto ai fatti ; dall’altro una mancanza di volontà di punizione del colpevole per effetto degli eventi risarcitori in sede di Giustizia riparativa , rispettivamente disciplinati quali casi di remissione tacita di querela processuale ed extraprocessuale.

Le disposizioni insite nell’art. 152 c.p. secondo cui la remissione deve intervenire prima della condanna e non può essere condizionata da termini o condizioni di alcun genere , sono rimaste inalterate ; così come la stessa parte inerente alla remissione tacita allorquando il querelante compia atti incompatibili con la volontà di persistere nella querela , liberamente valutabili dal giudice procedente , i quali hanno avuto una specificazione estensiva nei commi introdotti recentemente.

Relativamente alla remissione da intervenire prima della sentenza di condanna la giurisprudenza di legittimità[x] aveva stabilito che il riferimento normativo fosse alla definitività della sentenza di condanna e , conseguentemente , nulla ostasse alla sentenza ex art. 531 comma I c.p.p.  da emettersi all’esito del giudizio di II grado e , in ogni caso , ad una sentenza di annullamento senza rinvio ex art. 620 c.p.p. allorquando fosse intervenuta una remissione di querela con relativa accettazione in pendenza del giudizio di legittimità.

Quest’assunto espresso dal massimo consesso nella sentenza Chiasserini è stato più recentemente confermato: “Il motivo è fondato, alla luce della depositata documentazione. In proposito va ricordato che il limite posto dall’art. 152 c.p., comma 3, secondo cui la rimessione può intervenire solo prima della condanna, salvi i reati per i quali la legge disponga diversamente, è stato interpretato come riferito alla condanna irrevocabile (Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681 – 01). Si è, pertanto, precisato che la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l’estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto, travolgendo anche le statuizioni civili collegate al reato estinto (tra le altre, Sez. 3, n. 9154, 17/12/2020, dep.08/03/2021, Durante, Rv. 281326 – 01 e Sez. 5, n. 19675 del 25/02/2019, Crupi, Rv. 276138 – 01).”[xi]

Pertanto , anche in caso di inammissibilità del ricorso per cassazione , che vizia geneticamente l’atto impugnativo , e salvo che tale patologia non sia originata dalla decadenza , la intervenuta remissione consentiva un proscioglimento tecnico in sede id giudizio di legittimità.

Il principio di diritto espresso dal massimo consesso nella sentenza Chiasserini secondo cui la remissione può intervenire in ogni grado del processo non definitivo è stato confermato ed ampliato sul piano squisitamente normativo nel quale si riscontra la possibilità di accesso alla giustizia riparativa in ogni stato e grado del processo ancorchè definitivo.

Venendo al quid novi , in considerazione dell’apertura ai reati contravvenzionali della procedibilità a querela , l’art. 152 c.p.[xii] è stato modificato sostituendo la parola delitti con il più appropriato termine di reati , in virtù del quale – ed omogeneamente con la ratio legis deflattiva – la remissione è estesa anche alle due ipotesi contravvenzionali sopra esaminate.

Con il recente decreto , il legislatore ha introdotto due commi di nuovo conio all’art. 152 c.p.  ( terzo e quarto comma ) , ampliando i casi di remissione tacita processuale ed extraprocessuale : ha previsto normativamente quanto già espresso in decisioni giurisprudenziali relative al processo dinanzi al giudice di pace penale , estendendole a tutti i casi di reati perseguibili a querela di parte ; ed inoltre rafforzando la novità in esso prevista dell’istituto delle condotte riparative , ha stabilito una nuova ipotesi di remissione tacita extraprocessuale a seguito del buon esito delle stesse.

Più in particolare e procedendo con ordine espositivo , il  massimo consesso[xiii] aveva stabilito nel 2016 che la citazione del querelante disposta in qualità di testimone con l’espresso avvertimento che la sua assenza sarebbe stata interpretata quale remissione tacita di querela , consentiva al giudice di pace di effettuare tale interpretazione anche in assenza di qualsivoglia interpello della p.o. , rimanendo comunque necessaria l’accettazione della remissione da parte del querelato.

Allo stato la legge individua in un caso di remissione tacita di carattere processuale l’ipotesi che citato in qualità di testimone la p.o.-querelante non compaia senza giustificato motivo , in linea generale , senza alcuna limitazione al processo dinanzi al giudice di pace penale.

Opportunamente  è stato modificato anche l’art. 142 disposizioni di attuazione c.p.p. nel quale è dato leggersi  che nell’atto di citazione del testimone-querelante deve essere espressamente indicato – come già stabilito dalle SS.UU. Chiasserini – che la mancata comparizione senza giustificato motivo comporterà l’estinzione del reato per remissione tacita di querela.

Rileva nella presente trattazione anche l’art. 90 bis c.p.p. ; la norma prevede gli avvisi che devono essere fatti alla persona offesa nel momento del primo contatto con l’Autorità giudiziaria consistenti nell’obbligo di dichiarare o eleggere domicilio e comunicare qualsivoglia mutamento dello stesso , ivi compreso un indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale ricevere comunicazioni del procedimento e citazione in qualità di testimone (  art. 90 bis comma I bis c.p.p.) ; l’avvertenza che la partecipazione a un programma di giustizia riparativa, concluso con esito riparativo e con il rispetto degli eventuali impegni comportamentali assunti da parte dell’imputato , comporta la remissione tacita di querela ; infine che la mancata comparizione al giudizio in cui si è citati in qualità di testimone determinerà la remissione tacita di querela.

La reiterazione dell’avvertimento inserita nell’art. 142 disp. Att. c.p.p. è opportunamente dettata dall’esigenza che potrebbe essere trascorso molto tempo dal primo contatto con l’A.G. e conseguentemente , e tanto più da parte di un neofita del processo penale , essere alto il rischio di una dimenticanza degli effetti della mancata comparizione senza giustificato motivo , pur precedentemente comunicati.

Considerata la rilevanza dell’indirizzo del querelante presso il quale comunicare la citazione in qualità di testimone , va precisato che altra norma di nuovo conio è rappresentata dall’art. 153 bis c.p.p.[xiv] fortemente ispirato ad un dovere partecipativo al regolare e celere svolgimento del procedimento penale.

Di tal che nell’atto di querela o successivamente con atto depositato presso il PM o la cancelleria del giudice procedente dovrà essere comunicato un indirizzo telematico certificato oppure subordinatamente l’elezione o dichiarazione di domicilio ; ancora in caso di nomina di difensore di fiducia – sia espressamente che ex lege – il domicilio regolare per le notificazioni si intenderà presso il difensore ex art. 33 disp. Att. c.p.p.

Nell’ipotesi di inidoneità o errore nell’indicazione dell’indirizzo per le notificazioni la norma prevede al V comma il deposito della notifica presso la segreteria del PM nella fase delle indagini preliminari e nella cancelleria del giudice procedente a seguito di esercizio dell’azione penale.

Tale estrema semplificazione che non garantisce affatto la materiale conoscenza dell’atto appare , a parere dello scrivente , una distorsione grave ed in ogni caso evitabile stante il defaticamento per i pubblici ufficiali dal regime delle notificazioni indirizzate alle parti processuali ed ai testimoni-querelanti avvenuto con la telematizzazione del processo penale e le relative norme che responsabilizzano i difensori nominati esentando i pubblici servizi.

La norma transitoria – art. 86 del d.lgs. n. 150 del 2022 – ha stabilito che in caso di mancata comunicazione dell’indirizzo dichiarato o eletto e di mancata nomina del difensore di fiducia per effetto di querela presentata prima del 30/12/2022 , si procederà con le forme ordinarie ante riforma Cartabia previste dall’art. 157 c.p.p.

Omogeneamente alle ipotesi di remissione tacita processuale , vi è stata l’introduzione del comma I bis nell’art. 133 c.p.p. secondo cui l’accompagnamento coattivo di cui al comma 1 non si applica in caso di mancata comparizione del querelante all’udienza in cui sia stato citato a comparire come testimone, limitatamente ai casi in cui la mancata comparizione del querelante integra remissione tacita di querela, nei casi in cui essa è consentita.

Sarà ed anzi dovrà essere disposto l’accompagnamento forzoso nei casi esclusi dall’ipotesi di remissione tacita e cioè , come vedremo innanzi , di querela presentata da terzi rappresentanti legali nell’interesse di persone minorenni ed incapaci oppure  nel caso di p.o. vulnerabili ex art. 90 quater c.p.p.

Fa d’uopo qualche considerazione in tema di procedimento incidentale proteso alla verifica dell’assenza o del mutamento del contenuto dichiarativo del querelante ( così come per qualsiasi testimone ).

Considerato quanto previsto dall’art. 500 comma IV c.p.p.[xv] , parimenti il giudice potrà incidentalmente verificare se l’assenza del testimone-querelante sia dovuta a casi di subornazione dello stesso , impiegando i mezzi istruttori necessari al fine di accertare se l’assenza sia frutto di una libera scelta oppure condizionata .

Ora , se appare ovvio che in caso di promessa di danaro o altra utilità il comportamento appare pacificamente frutto di una mancanza di volontà di perseguimento del colpevole ( ma casi del genere appaiono concretamente difficili a verificarsi ben potendosi realizzare un accordo transattivo comprensivo di remissione espressa ed accettazione ) ben diversa è l’ipotesi di subornazione o intralcio alla giustizia che dir si voglia[xvi] , frutto di minaccia o violenza nei confronti del testimone-querelante.

Riteniamo che in tali casi l’accertamento incidentale compiuto dal giudice onde verificare tale ipotesi di reato , oltre a comportare responsabilità penali ex art. 377 c.p. oggetto di separato procedimento , determini una valutazione di giustificato impedimento del teste e conseguentemente non potrà essere interpretato quale remissione tacita processuale.

Nessuna modifica o espresso richiamo è stato previsto dalla novella , per cui rebus sic stantibus appare pacifica l’interpretazione circa la necessarietà della verifica incidentale in caso di sospetti o indizi in tali sensi emersi nel corso del dibattimento.

La giurisprudenza di legittimità ha interpretato nei sensi sopra citati il concetto di mancanza di volontà di perseguire il colpevole che , per l’appunto , deve essere liberamente determinato senza condizionamenti di sorta :” La relazione illustrativa connota questo meccanismo processuale in termini di automaticità in presenza dei presupposti di legge, coerentemente con la nettezza della formulazione della norma di nuovo conio……. D’altronde, in maniera sistematicamente inevitabile (e in linea di continuità con la riflessione giurisprudenziale i cui esiti sono stati poi trasfusi nella novella; cfr. Sez. 3, n. 36475 del 7 giugno 2019, B., Rv. 277555, secondo cui i fatti incompatibili con la volontà di persistere nella querela devono essere non equivoci, obiettivi e concludenti e vanno di volta in volta valutati dal giudice di merito, con apprezzamento insindacabile nel giudizio di legittimità), occorre nondimeno ancorare l’attivazione della sequenza procedimentale diretta all’accertamento della sopravvenuta improcedibilità per facta concludentia ad una valutazione non superficiale del requisito della mancanza di giustificazioni della mancata comparizione. Proprio per questo motivo, peraltro, il legislatore ha ritenuto superflua l’introduzione di un’espressa clausola di salvaguardia rispetto a ogni forma di indebito condizionamento, analoga a quella prevista dall’art. 500, comma 4, c.p.p.”[xvii]

Pertanto , sia in caso di promessa di danaro o altra utilità che nel caso di sottoposizione a violenza e/o minaccia del testimone-querelante ed in contestuale presenza di sospetti emersi nel corso del dibattimento , il giudice dovrà verificarne la fondatezza mediante una valutazione non superficiale  ed in tal caso escludere una remissione tacita di querela frutto della mancata comparizione del teste-querelante.

E ciò , a maggior ragione , per effetto dell’automatismo ex lege emergente dalla Relazione illustrativa , grazie al quale il giudice verificato l’avviso ex art. 142 disp. Att. c.p.p. emetterà sentenza di non doversi procedere per mancanza della condizione di procedibilità ex art. 129 c.p.p.

Eccezioni alla regola generale sono costituite dalla mancata comparizione senza giustificato motivo dei testimoni-persone offese minorenni , incapaci o in condizioni di particolare vulnerabilità (ai sensi dell’art. 90 quater c.p.p.) e in tutte le situazioni in cui il querelante non comparso sia persona che ha proposto querela agendo in luogo della persona offesa e nell’assolvimento di un dovere di carattere pubblicistico.

La regola non necessita di particolari spiegazioni , ma , ad ogni buon conto , va sottolineato come il legislatore abbia inteso tutelare non soltanto i soggetti teoricamente più vulnerabili e condizionabili dalla situazione oggettiva di dover testimoniare pubblicamente su situazioni delicate e talvolta intimo-personali , ma anche  le persone offese rappresentate da terzi e cioè da soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, dai tutori, dagli amministratori di sostegno (allorché ne abbiano il potere), dai curatori speciali.

La ratio è insita nell’evitare che persone incapaci giuridicamente ed empiricamente possano ricevere danno dalla negligenza dei propri rappresentati legali .

 

Altra importante novità è rappresentata dalle procedure riparative introdotte proprio con il decreto legislativo n.° 150/2022 negli articoli da 42 a 67 , il cui buon esito rappresenta un’ipotesi di remissione tacita extra-processuale , ex art. 152 comma III n.° 2 c.p.

In premessa va precisato che stante il principio dell’obbligatorietà dell’azione penale di cui all’art. 112 Cost. la partecipazione ad un programma di giustizia riparativa nella fase delle indagini preliminari , elide l’esercizio dell’azione penale e conseguentemente l’inizio della fase processuale in tutti i casi di reati perseguibili a querela in cui vi sia stata l’adesione con esito positivo.

Nei predetti casi la richiesta di archiviazione sarebbe fondata ai sensi dell’art. 411 comma I c.p.p. perché il reato è estinto per effetto della partecipazione al programma di giustizia riparativa come disciplinato dall’art. 152 comma III n.° 2 .

In considerazione dello scopo deflattivo del decreto legislativo , ci si chiede se il legislatore  avrebbe potuto ampliare le ipotesi di richiesta di archiviazione contemplando , altresì , un’ipotesi analoga a quella prevista dall’art. 162 ter c.p. e più in particolare quella relativa all’offerta reale congrua non accettata dal querelante.

Se è pur vero che l’istanza di archiviazione ex art. 125 disp. Att c.p.p. si radica nella ritenuta infondatezza della notitia criminis , riteniamo che il legislatore avrebbe potuto prevedere una ulteriore ipotesi equivalente alla particolare tenuità del fatto come attualmente disciplinata dall’art. 411 comma I c.p.p.

Nella ipotesi sopra affrontata , difatti , la legge prevede che il PM possa richiedere l’emissione del decreto di archiviazione nel caso in cui la persona sottoposta alle indagini non sia punibile ai sensi dell’articolo 131 bis c.p. per particolare tenuità del fatto.

Nell’ipotesi di non punibilità , il provvedimento – sentenza , decreto motivato o ordinanza ex art. 409 c.p.p. – attesta inequivocabilmente che un fatto-reato sia stato commesso dall’indagato-imputato ai danni di una persona e ciò non ostante se tale valutazione sorge nelle determinazioni  in merito all’esercizio dell’azione penale ,  la legge prevede l’inazione del PM .

A dimostrazione di quanto assunto , l’art. 411 comma I bis c.p.p. stabilisce che se l’archiviazione è richiesta per particolare tenuità del fatto, il pubblico ministero deve darne avviso alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa, precisando che, nel termine di dieci giorni, possono prendere visione degli atti e presentare opposizione in cui indicare, a pena di inammissibilità, le ragioni del dissenso rispetto alla richiesta.

Si vuole intendere che la possibilità per l’indagato di presentare opposizione , unica eccezione alla regola fissata nell’art. 410 comma I c.p.p. che attribuisce la titolarità in via esclusiva alla persona offesa dal reato , dimostra l’avvenuta commissione di un reato se pur di particolare tenuità ; pertanto , essa rappresenta la formula più favorevole per l’indagato  di inazione del PM , in quanto pur rivelandosi fondata la notitia criminis l’esercizio dell’azione penale non avviene in ragione della ritenuta non punibilità. Ma allo stesso tempo accerta la commissione di un reato , con conseguenze anche di natura extra-penale , di tal che è prevista questa eccezionale possibilità.

A conforto della tesi anche quanto previsto dall’art. 651 bis c.p.p. secondo il quale la sentenza penale irrevocabile di proscioglimento pronunciata per particolare tenuità del fatto in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato ( nel giudizio extra-penale )  quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso.

Senza addentrarci nella distinzione circa l’efficacia del provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto ( liberamente utilizzabile dal giudice extra-penale secondo il principio del prudente apprezzamento sancito dall’art. 116 comma I c.p.c. ) e della sentenza di merito con eguale formula ( che ha piena efficacia di giudicato – allorquando definitiva – nel giudizio extra-penale ) ciò che rileva in questa sede è evidenziare che anche nel caso di particolare tenuità del fatto il principio di obbligatorietà dell’esercizio dell’azione penale subisce una importante eccezione.

In un recente provvedimento[xviii] la Corte costituzionale ha stabilito che :”  Il fondamento dell’istituto è stato, da ultimo, posto in luce dal giudice della nomofilachia, nel suo massimo consesso, il quale ha evidenziato che «il fatto non è punibile non perché inoffensivo, ma perché il legislatore, pur in presenza di un fatto tipico, antigiuridico e colpevole, ritiene che sia inopportuno punirlo, ove ricorrano le condizioni indicate nella richiamata disposizione normativa» (Corte di cassazione, sezioni unite penali, 27 gennaio-12 maggio 2022, n. 18891). In proposito anche questa Corte (ordinanza n. 279 del 2017) ha affermato che «il fatto particolarmente lieve, cui fa riferimento l’art. 131-bis cod. pen., è comunque un fatto offensivo, che costituisce reato e che il legislatore preferisce non punire, sia per riaffermare la natura di extrema ratio della pena e agevolare la “rieducazione del condannato”, sia per contenere il gravoso carico di contenzioso penale gravante sulla giurisdizione». L’esimente, dunque, trova fondamento non già nella mancanza di offensività del fatto, ma nel rilievo per cui, in corrispondenza di un giudizio di “lieve” offensività, l’esigenza punitiva diviene recessiva.………Indubbio è, poi, anche l’effetto deflattivo dei processi penali, atteso che l’applicazione dell’istituto riduce la pressione sulla giustizia penale. Tanto la funzione riparativa quanto la finalità deflattiva sono alla base della recente scelta del legislatore di ampliare il perimetro applicativo dell’istituto. La legge 27 settembre 2021, n. 134 (Delega al Governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari) prevede, infatti, al riguardo, due criteri di delega: il primo, volto a dare rilievo al minimo edittale, in conformità alla sentenza di questa Corte n. 156 del 2020, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 131-bis cod. pen., nella parte in cui non consentiva l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai reati per i quali non è previsto un minimo edittale di pena detentiva; il secondo, volto a dare rilievo alla condotta dell’imputato susseguente al reato, ai fini della valutazione del carattere di particolare tenuità dell’offesa (art. 1, comma 21). Dunque, le ragioni fondanti dell’istituto hanno anche impresso ad esso una forza espansiva, nella prospettiva di un sempre maggiore contenimento della sanzione penale vera e propria secondo il criterio dell’extrema ratio, pur in un sistema che vede, come canone costituzionale, l’obbligatorietà dell’azione penale.”

Secondo la Corte delle leggi risulta pacifico che la sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p. presupponga un fatto tipico, antigiuridico e colpevole ed al contempo che sia inopportuno punirlo, ove ricorrano le condizioni indicate nella richiamata disposizione normativa ma , in vero ,  in corrispondenza di un giudizio di “lieve” offensività, l’esigenza punitiva diviene recessiva , come stabilito anche nella ordinanza della Corte costituzionale n.° 279/2017 e successivamente dalle SS.UU. nella sentenza n.° 18891/2022.

In via del tutto incidentale , la Corte costituzionale nella sentenza n.° 173/2022 ha stabilito che in caso di sentenza ex art. 131 bis c.p. , pur in mancanza di una sentenza di condanna , il giudice di merito debba provvedere in merito alle istanze della costituita parte civile.

Dunque la sentenza emessa ai sensi dell’art. 131 bis c.p. consisterebbe in un proscioglimento atipico presupponente l’esistenza di un fatto reato se pur di particolare entità , tale da non richiederne la sottoposizione a pena del colpevole.

Circostanza ulteriormente confermata da quanto disposto nell’art. 651 bis c.p.p. in merito all’efficacia di cosa giudicata della sentenza dichiarativa della particolare tenuità del fatto nel giudizio extra-penale e come già sottolineato confermata anche dalla sentenza della Consulta in merito alla risarcibilità della parte civile pur in carenza di una sentenza di condanna.

Dunque , a fini esclusivamente deflattivi , sarebbe stato auspicabile prevedere una possibilità di archiviazione nell’ipotesi di offerta reale da parte dell’indagato non accettata dal querelante di una somma ritenibile congrua rispetto ai fatti , innanzitutto dall’organo inquirente richiedente ed in secondo luogo dalla giurisdizione protesa al controllo della correttezza delle determinazioni del PM in merito al corretto esercizio dell’azione penale.

In tal modo la natura deflattiva avrebbe avuto maggiore incidenza evitando al giudice del dibattimento una valutazione che , in vero , ben potrebbe essere precedentemente effettuata.

Nulla osterebbe a tale anticipazione : né il fondamentale principio dell’obbligatorietà dell’esercizio dell’azione penale ex art. 112 Cost., stante la legittimità costituzionale della particolare tenuità del fatto costituente reato ex art. 131 bis c.p. rispetto al predetto principio ; nemmeno vi sarebbero ragioni ostative di carattere sistematico ed anzi i provvedimenti legislativi più recenti ispirati alla deflazione ne sarebbero stati ben rafforzati evitando un processo definibile ben prima dell’esercizio dell’azione penale.

Inoltre , i diritti della persona offesa danneggiata dal reato non ne risulterebbero affatto lesi , in quanto esercitabili nella sede naturale.

Considerata la novella legislativa sullo specifico punto occorre esaminare quanto disposto sul piano strettamente procedurale e conseguentemente sugli effetti prodotti dall’adesione alle procedure riparative previste.

 

 

L’attuale intensificazione delle procedure riparative dopo la riforma Orlando : iter procedurale ed effetti negli intenti del legislatore.
 

 

Accennavamo sopra , come lo spirito legislativo di natura deflattiva manifestato con la riforma Orlando mediante l’introduzione dell’art. 162 ter c.p. ha subito un ulteriore corso e sviluppo mediante l’introduzione della procedura di giustizia riparativa promossa con il recente decreto n.° 150/2022.

La possibilità di aderire ad un programma di procedura riparativa è stato previsto senza limitazioni di sorta  – come viceversa accade spesso nell’ordinamento italiano – e pertanto sarà esperibile in relazione a tutti i reati ed in ogni stato e grado del procedimento penale.

La finalità prepostasi consta , indubbiamente , nella deflazione del carico giudiziario ma soprattutto nella ricostruzione del rapporto e del dialogo tra l’autore del reato e la società civile,  colpita nella persona dell’offeso dal reato , tanto da essere previsto anche in caso di definizione del processo penale con sentenza di non luogo a procedere oppure di  non doversi procedere, per difetto della condizione di procedibilità o per intervenuta estinzione del reato.

Se la partecipazione ad una procedura riparativa ha come effetti e soltanto in alcuni casi anche l’estinzione del reato per remissione tacita di querela di natura extraprocessuale , senza dubbio ha come risultato una diversa valutazione del reo da parte dell’autorità giurisdizionale in termini di pena , misura di sicurezza , pene accessorie ai sensi dell’art. 133 c.p. in tutti i casi di procedibilità d’ufficio. Inoltre , in considerazione della modifica apportata all’art. 62 comma I n.° 6) c.p. al quale si è aggiunta quale circostanza attenuante comune proprio l’aver partecipato con esito positivo ad una procedura di giustizia riparativa , oltre che in termini di pena ex art. 133 c.p. quest’ultima potrà essere ulteriormente ridotta per effetto dell’applicazione della circostanza attenuante.

Proprio tale peculiarità dell’istituto comporta la esperibilità anche nella fase esecutiva , ai fini del riconoscimento al condannato – anche e soprattutto per reati gravi – di benefici quali ammissione del lavoro all’esterno , permessi premio od anche di  misura alternative alla detenzione ampliate dalla recente legge abrogativa dell’ergastolo ostativo.

Non solo , ma la norma non esclude affatto la possibilità che ben prima dell’insorgenza di un procedimento penale autore del reato e vittima possano esprimere consenso onde praticare una procedura di giustizia riparativa preventiva evitando , in caso di esito positivo , per l’appunto di instaurare un procedimento penale mediante la rinuncia alla querela piuttosto che non la remissione.

Appare chiaro , pertanto , che l’accesso alla procedura riparativa possa avvenire anche in via preventiva oppure  nella fase esecutiva della pena o anche dopo l’esecuzione della stessa, così come all’esito di una sentenza di non luogo a procedere o di non doversi procedere, per difetto della condizione di procedibilità o per intervenuta estinzione del reato , in quanto l’art. 43 del decreto legislativo prevede non soltanto l’accesso gratuito a tutti gli interessati ma anche una indicazione di favore verso l’istituto che deve essere sempre praticato salvo che possa derivare un pericolo concreto per i partecipanti , proprio in considerazione del fine principale dell’istituto consistente nella ricostruzione del rapporto società civile – reo in previsione futura.

Presupposto indefettibile è costituito dalla espressione della volontà delle parti processuali ( o soggetti procedimentali ) personalmente oppure anche attraverso procuratore speciale , i quali dovranno chiedere o comunque aderire alla proposta della controparte o disposta ex officio previo avviso degli effetti conseguibili alla partecipazione alla procedura riparativa oppure concordata prescindendo dall’intervento dell’A.G. ; consenso sempre e comunque revocabile.

Considerato che l’istituto è esperibile anche prima dell’instaurazione di un procedimento penale , in tali casi , gli avvisi sugli effetti nonché qualsiasi iniziativa dell’A.G. sarà manchevole e tutto sarà demandato alle parti private.

L’art. 129 bis c.p.p.[xix] stabilisce che in ogni stato e grado del processo anche d’ufficio   l’autorità giurisdizionale procedente debba valutare l’opportunità di inviare le parti richiedenti o comunque concordi dinanzi ad un Centro per la giustizia riparativa[xx] di riferimento, per l’avvio di un programma di giustizia riparativa valutata la possibilità di una recupero e ricostruzione del rapporto tra società civile ed autore del reato attraverso il particolare rapporto instaurato con la persona offesa.

Nella fase delle indagini preliminari  la decisione spetta al PM con decreto motivato. Dopo la notificazione dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari la procedura di giustizia riparativa sarà valutata dal Gip ed in caso di emissione di decreto di citazione diretta a giudizio dal giudice della udienza predibattimentale ex art. 554 bis c.p.p. , con ordinanza. Nei casi di competenza del Tribunale con attribuzione all’organo collegiale o a quello monocratico nei casi previsti , ovviamente , vi sarà la competenza funzionale del giudice dell’udienza preliminare. Successivamente al decreto che dispone il giudizio , sarà il giudice di I e II grado a valutarne l’accessibilità.

Una particolare attenzione è stata prestata dal legislatore sulla condizione di riservatezza da parte dei professionisti e dei mediatori intervenuti su tutti i segmenti delle vicende riparative dei partecipanti alla procedura  prevista dagli artt. 50-52 del decreto legislativo ; pertanto , in merito a dichiarazioni, informazioni e notizie ricevute nel corso dell’attività professionale svolta , queste sono inutilizzabili nel procedimento penale e il mediatore non può essere obbligato a deporre su tutto quanto appreso in relazione allo svolgimento del programma, così come non sono generalmente consentiti intercettazioni delle comunicazioni o sequestri relativi all’oggetto dei programmi di giustizia riparativa , salvo che non costituiscano corpo del reato.

La procedura , a seguito dell’invio operato dall’Autorità giudiziaria , è caratterizzata dalla nomina di due mediatori da parte del Centro i quali instaureranno innanzitutto incontri preliminari al fine di valutare concretamente , mediante gli intenti espressi dalle parti , la possibilità di un esito positivo.

Ovviamente , e senza che la legge abbia previsto specificamente al riguardo , le fasi della procedura saranno caratterizzate da informative e relazioni inviate dai due mediatori sullo sviluppo della condotta riparativa a seconda dei casi pratici al giudice procedente oppure al PM nel caso di istanza avvenuta prima dell’esercizio dell’azione penale.

La durata della procedura di giustizia riparativa è prevista per un massimo di centottanta giorni.

All’autorità giudiziaria sono inoltre comunicate la mancata effettuazione del programma, l’interruzione dello stesso o il mancato raggiungimento di un esito riparativo ai sensi dell’art. 57 del decreto , mediante relazioni scritte e motivate che non hanno alcuna incidenza negativa per l’indagato-imputato sul procedimento penale in corso se non quella di determinarne la ripresa.

L’esito positivo potrà essere accertato dai mediatori incaricati non soltanto attraverso un materiale risarcimento del danno o restituzioni poste in essere dall’autore del reato oltre che dall’eliminazione delle conseguenze dannose ma anche mediante semplici intenti riappacificatorii consistenti in scuse o attività svolte in favore della p.o. oppure di enti che si occupano di vicende inerenti la fattispecie concretamente avvenuta e costituente reato oppure accordi di natura comportamentale intercorsi tra le parti intervenute ( si pensi al caso di atti persecutori ). In quest’ultimo caso l’esito positivo sarà subordinato al decorso del tempo ritenuto necessario al fine di valutare i comportamenti tenuti dall’autore del reato e soltanto all’espiare del quale potrà definirsi il risultato della procedura riparativa.

E’ prevista la possibilità partecipativa alla procedura anche di terzi soggetti estranei al reato ( quali familiari , assistenti sociali , persone di supporto , enti oppure associazioni tendenti al recupero sociale di persone proclive a determinati comportamenti delinquenziali ) considerato che l’art. 45 del decreto n.° 150/2022 prevede la potenziale partecipazione di chiunque vi abbia interesse e di altri soggetti appartenenti alla comunità .

L’aspetto materialistico del ristoro del danno e delle restituzioni  assume importanza rilevante ma non assorbente ai fini dell’avvenuto esito positivo da relazionare all’autorità giurisdizionale procedente.

Si vuole intendere che nei reati perseguibili a querela di parte , indubbiamente l’avvenuto ristoro materialistico determina quale effetto l’esito positivo della procedura riparativa con conseguente sentenza di estinzione del reato per remissione tacita di querela extraprocessuale da parte dell’autorità giurisdizionale procedente ex lege , mentre la condotta riparativa morale è soggetta a valutazione discrezionale così come quella di natura comportamentale è soggetta all’espiazione del termine previsto dai mediatori del Centro con relazione finale di esito positivo per avere tenuto l’autore del reato i comportamenti prescritti nei riguardi della persona offesa dal reato come prescritto nella procedura riparativa. Nella fase delle indagini preliminari sarà il Pm a valutare l’esito e richiedere l’archiviazione per intervenuta estinzione del reato.

Come già affrontato , gli avvisi alla persona offesa dal reato ed anche all’indagato sulla partecipazione alla procedura ,  determinano ex lege tali effetti estintivi senza ulteriori specificazioni – che saranno probabilmente approfonditi negli incontri preliminari e/o anche successivamente in corso di procedura -.

Ne consegue che analogamente a quanto già previsto dall’art. 162 ter c.p. , in tutti i casi di perseguibilità a querela remittibile l’avvenuto ristoro del danno in sede di giustizia riparativa produce la remissione tacita di querela extraprocessuale , così come ex art. 162 ter c.p. l’accettazione del ristoro del danno produce l’estinzione del reato.

In tutti gli altri casi è una circostanza liberamente valutabile dal giudice procedente o dalla magistratura di sorveglianza , tenendo ben presente nella fase di cognizione la modifica apportata all’art. 62 comma I n.° 6) c.p. al quale si è aggiunta quale circostanza attenuante comune proprio l’aver partecipato con esito positivo ad una procedura di giustizia riparativa.

Ne consegue che l’effetto deflattivo si avrà esclusivamente nei casi di reati perseguibili a querela di parte ed all’automatica remissione prevista dall’art. 152 c.p. , mentre in tutti gli altri casi l’effetto consisterà nella rieducazione e risocializzazione dell’autore del reato.

La richiesta e l’eventuale invio dinanzi ad un Centro per la giustizia riparativa non sospende il procedimento e pertanto non sono previste cause di sospensione del decorso della prescrizione , salvo che il reato sia procedibile a querela di parte ; in tale ultimo caso la concreta possibilità di un’estinzione del reato effetto dell’adesione della p.o. alla procedura riparativa – circa la quale è stato congruamente avvisato – con remissione extraprocessuale di querela ex lege in caso di esito positivo della procedura riparativa , determina opportunamente una sospensione onde evitare una vana ed inutile celebrazione del giudizio in corso , con contestuale sospensione del decorso della prescrizione e – nei casi in cui si acceda alla procedura di giustizia riparativa nei successivi gradi di merito o di legittimità – dei termini previsti dall’art. 344 bis c.p.p. in tema di sentenza di improcedibilità dell’azione penale. La sospensione potrà riguardare anche i termini di custodia cautelare in carcere e degli arresti domiciliari ex art. 304 c.p.p. , anche se , in vero , tale possibilità resta quasi del tutto teorica.

In linea generale le remissione di querela ha effetti nei confronti di tutti coloro che siano imputati di aver commesso il reato anche se disposta in favore soltanto di uno di essi  e sempre che non sia stata espressamente ricusata dai beneficiari.

Il principio di estensione della remissione previsto dall’art. 155 comma II c.p. non si applica ai casi esaminati in questa sede : sia nel caso di estinzione del reato ex art. 162 ter c.p. che nel caso di esito positivo della procedura di giustizia riparativa.

Più in particolare e procedendo con ordine espositivo , secondo la giurisprudenza di legittimità nell’ipotesi di ristoro del danno da parte di uno dei concorrenti nel reato , solo questi potrà beneficiare della sentenza di proscioglimento per estinzione del reato , ex art. 469 c.p.p. , per intervenuta remissione tacita processuale di querela come prevista dall’art. 162 ter c.p. tanto nel caso di accettazione della persona offesa – ovviamente non seguita da remissione espressa –  che in caso di mancata accettazione e relativa congruità della somma offerta.

La notevole e sostanziosa differenza alberga nella ratio legis protesa alla deflazione del carico processuale favorendo istituti di carattere civilistico o con forte preminenza sociologica ed antropologica quali , per l’appunto , il ristoro del danno o l’eliminazione delle conseguenze dannose o quanto meno dell’offerta in tali sensi per quanto non accettata.

Difatti , la conferma del principio di estensione della remissione tacita ex art. 162 ter c.p. come stabilito dall’art. 155 comma II c.p.  non avrebbe favorito la pratica dell’istituto innovativo ed in ogni caso avrebbe posto seri problemi di esecutività tra i correi ; viceversa , la natura soggettiva dell’istituto sgombera il campo da qualsivoglia equivoco fissando il principio che il beneficio della remissione tacita di carattere processuale ex art. 162 ter c.p. potrà essere richiesto ed invocato esclusivamente da parte di coloro che si siano attivati concretamente nei sensi di legge , in tal modo favorendone la pratica da parte di tutti i correi.

Medesima ratio si riscontra nel novello istituto della procedura di giustizia riparativa per reati a querela rimettibile.

Soltanto l’autore del reato che manifesterà consenso ad un programma redatto dai Centri di giustizia riparativa potrà beneficiare degli effetti previsti dalla legge.

Ne deriva che in caso di concorso di persone nel reato perseguibile a querela di parte , l’effetto previsto dall’art. 152 comma III n.° 2 della remissione tacita extraprocessuale a seguito di partecipazione alla giustizia riparativa conclusa con esito positivo riguarderà esclusivamente il partecipe e non si estenderà ai correi rimasti inerti.

 

Identico discorso vale nei casi di accesso alla giustizia riparativa preventivo rispetto all’instaurazione di un procedimento penale con conseguente rinuncia alla querela ex art. 124 c.p.

Premesso che è molto probabile che intervenga un accordo scritto tra autore del reato e vittima , per effetto del quale vi sarà rinuncia espressa ex art. 124 comma II c.p. , in ogni caso per effetto della disposizione contenuta nel III comma dell’art. 124 c.p. la partecipazione alla giustizia riparativa preventiva rappresenterà un caso di rinuncia tacita alla presentazione della querela ai sensi dell’art. 124 comma III c.p. secondo cui vi e’ rinuncia tacita, quando chi ha facolta’ di  proporre  querela ha compiuto fatti incompatibili con la volonta’ di querelarsi.

Riteniamo che la disposizione di cui al IV comma dell’art. 124 c.p. della estensione della rinuncia alla querela a tutti i responsabili del fatto , non si applichi ai casi in considerazione della ratio legislativa sopra esaminata.

 

 

Il regime transitorio previsto dalla riforma Cartabia in tema di estensione della procedibilità a querela di parte.
 

 

Quanto analizzato poc’anzi , ci consente di meglio riassumere gli intenti legislativi dell’estensione della procedibilità a querela di parte e della speculare e fondamentale rimettibilità della stessa.

Pur non procedendo ad una formale abrogatio criminis la riforma tende alla soluzione dell’eccessivo carico di procedimenti penali attraverso istituti di ispirazione civilistica e socio-criminologica da adottarsi da parte dell’autore del reato in quanto pressato dall’emenda penale , senza che questa poi si realizzi mediante la celebrazione del processo penale ( salvo casi di scelta in tali sensi).

Con l’estensione della procedibilità a querela e dei casi di remissione il legislatore ha posto due condizioni : delegare all’interesse del privato l’iniziativa e l’incipit della nascita di un procedimento penale ; responsabilizzare il querelato nella scelta della soluzione da adottarsi tra affrontare il processo penale e le sue eventuali conseguenze oppure optare per direzioni restitutorie-risarcitorie , di riconoscimento del ruolo di vittima del reato  e del dialogo con essa allo scopo di comprenderne le ragioni ed il pathos .

La ratio è valevole in tutti i casi e non soltanto nelle ipotesi di rimettibilità della querela per aver partecipato con esito positivo ad una procedura di giustizia riparativa , in ragione della previsione della circostanza attenuante comune prevista dal nuovo n.° 6 dell’art. 62 comma I c.p. e più diffusamente della generale previsione di partecipare ad un programma di giustizia riparativa anche nella fase dell’esecuzione della pena.

Ordunque , nella risoluzione di quale criterio adottare nella fase transitoria , la legge ha previsto una immediata efficacia della riforma tale da incidere sui procedimenti e sui processi penali già esistenti in aperta deroga al principio dell’affidamento della parte privata  sulla immutabilità della legge esistente al momento delle scelte procedimentali da adottare.

Riteniamo che lo scopo sia stato abbastanza chiaro e cioè di un forte impatto deflattivo.

Nella sua originaria versione , l’art. 85 comma II D. Lgs. n.° 150/2022 stabiliva l’onere a carico dell’A.G. procedente ( PM in corso di indagini preliminari tramite la sua segreteria o polizia giudiziaria , il giudice del dibattimento tramite la sua cancelleria ) di rintracciare con ogni mezzo la persona offesa dal reato denunciante allo scopo di notiziarla della modifica intercorsa e della trasformazione in reato perseguibile a querela di parte nonchè dell’eventuale intenzione di proporre querela chiedendo la punizione del colpevole. Il termine di tre mesi decorreva dal giorno in cui il genetico denunciante fosse stato portato a conoscenza della modifica della procedibilità.

Per effetto dell’art. 5-bis del D. L. n.° 162 del 2022, convertito, con modificazioni, nella legge n.° 199 del 2022, il comma 2 dell’art. 85[xxi] del D. Lgs. n. 150 del 2022 è stato interamente modificato.

Il titanico impegno richiesto dalla norma all’A.G. procedente , ha indotto successivamente all’eliminazione dell’incombenza , residuando in capo al denunciante non solo l’onere di informarsi circa la trasformazione della perseguibilità ma anche e soprattutto di farsene carico nei termini ordinari di tre mesi decorrenti dalla data del 30/12/2022.

Ad oggi , difatti , soltanto nel caso di  misure cautelari personali in atto per effetto di denunce per reati ora perseguibili a querela di parte , la disposizione transitoria prevede la perdita di efficacia se entro venti giorni dall’entrata in vigore del decreto legislativo la persona offesa rintracciata con ogni mezzo anche mediante polizia giudiziaria non proponga querela nei confronti della persona sottoposta a vincoli cautelari personali.

In tutti gli altri casi , come si accennava , il rischio di una sentenza di proscioglimento per mancanza di una condizione di procedibilità in corso di giudizio od anche di un decreto di archiviazione o di una sentenza di non luogo a procedere ex art. 425 c.p.p. è rimasto senza filtri di tutela concreta per la persona offesa dal reato.

Dunque , alcuna ricerca e rintraccio del denunciante è stato previsto allo scopo di portare quest’ultimo a conoscenza della modifiche procedurali attuate con il probabilissimo effetto – da qui in poi potremo verificare le statistiche ad hoc – della cancellazione di un corposo numero di procedimenti penali attualmente in corso ( si pensi al reato di furto aggravato anche da più circostanze , alla truffa oppure all’appropriazione indebita con danno economico di particolare entità ).

A parere dello scrivente la disposizione appare censurabile , in quanto adottata con violazione del fondamentale principio processuale dell’affidamento della parte privata , secondo cui l’ordinamento giuridico deve mantenere ferme le disposizioni , pur con carattere transitorio , sulla scorta delle quali la parte privata o soggetto procedimentale abbia preso le proprie determinazioni di carattere giudiziario e le abbia poste in essere fidandosi dell’immutabilità dell’assetto normativo vigente al momento della determinazione.

Abbiamo in altra sede[xxii] già affrontato il delicato tema e come la giurisprudenza di legittimità abbia stabilito , proprio per effetto del predetto principio , l’attuazione di norme processuali superate da successive disposizioni in particolar modo nella generale disciplina delle impugnazioni penali in deroga al principio tempus regit actum.

Ciò posto bisogna prendere atto delle intenzioni del legislatore che ha ritenuto , come si scriveva innanzi , un intervento di forte impatto deflattivo sin dalle prime battute dell’entrata in vigore della normativa.

 

Avv. Antonio Fusco

Foro di Napoli

 

 

[i] Art 649 bis c.p.  Casi di procedibilità d’ufficio.

Per i fatti perseguibili a querela preveduti dagli articoli 640, terzo comma, 640 ter, quarto comma, e per i fatti di cui all’articolo 646, secondo comma, o aggravati dalle circostanze di cui all’articolo 61, primo comma, numero 11, si procede d’ufficio qualora ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale, diverse dalla recidiva, ovvero se la persona offesa è incapace per età o per infermità.

 

[ii] Cassazione penale SS.UU. sentenza n.° 3585 del 24 settembre 2020  , dep. Il  29 gennaio 2021 . La massima può essere sintetizzata come segue : “Deve dunque enunciarsi il seguente principio di diritto: “il riferimento alle aggravanti ad effetto speciale contenuto nell’art. 649-bis c.p., ai fini della procedibilità d’ufficio, per i delitti menzionati nello stesso articolo, comprende anche la recidiva qualificata – aggravata, pluriaggravata e reiterata – di cui all’art. 99 c.p., commi 2, 3 e 4.”

 

[iii] L’innovazione è stata disposta dall’art. 1, comma 7, della L. 15 luglio 2009, n. 94 la quale ha aggiunto al comma I n.° 5 dell’art. 61 c.p. la predetta circostanza ; in precedenza la norma recitava : “’avere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa”.

 

[iv] Art. 339 c.p. Circostanze aggravanti.

Le pene stabilite nei tre articoli precedenti sono aumentate[64] se la violenza o la minaccia è commessa nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero con armi [585], o da persona travisata, o da più persone riunite [112 n.1], o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o valendosi della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni, esistenti o supposte.

Se la violenza o la minaccia è commessa da più di cinque persone riunite, mediante uso di armi [585 comma 2] anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di dieci persone, pur senza uso di armi, la pena è, nei casi preveduti dalla prima parte dell’articolo 336 e dagli articoli 337 e 338, della reclusione da tre a quindici anni, e, nel caso preveduto dal capoverso dell’articolo 336, della reclusione da due a otto anni.

Le disposizioni di cui al secondo comma si applicano anche, salvo che il fatto costituisca più grave reato, nel caso in cui la violenza o la minaccia sia commessa mediante il lancio o l’utilizzo di corpi contundenti o altri oggetti atti ad offendere, compresi gli artifici pirotecnici, in modo da creare pericolo alle persone.

 

[v] La procedibilità a querela di parte è stata prevista nei casi di abuso di prestazioni d’opera ex art. 61 comma I n.° 11 c.p. , abrogando quella d’ufficio originariamente prevista dal III comma dell’art. 646 c.p. , dall’ art. 10, D. Lgs. 10 maggio 2018, n. 36 con decorrenza dal 9 maggio 2018.

 

[vi] Il primo comma era stato modificato dall’art. 7 comma 1 lett. d) del D.L. 14 giugno 2019 n. 53.

 

[vii] Art. 635 c.p. Danneggiamento.

Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili [624] o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione del delitto previsto dall’articolo 331, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni .

Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le seguenti cose altrui:

edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all’esercizio di un culto o immobili compresi nel perimetro dei centri storici, ovvero immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati o altre delle cose indicate nel numero 7) dell’articolo 625[508];
opere destinate all’irrigazione;
piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o su boschi, selve o foreste, ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento [508];
attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive.
Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Per i reati di cui ai commi precedenti, la sospensione condizionale della pena è subordinata all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna .

Nei casi previsti dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d’ufficio se il fatto è commesso in occasione del delitto previsto dall’articolo 331 ovvero se la persona offesa è incapace, per età o per infermità.

 

[viii] L’introduzione della norma è avvenuta mediante l’art. 1 I-IV comma della riforma Orlando legge n.° 103 del 23/06/2017 entrata in vigore il 03/08/2017 .

Art. 162 ter c.p. Estinzione del reato per condotte riparatorie.

Nei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione, il giudice dichiara estinto il reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l’imputato ha riparato interamente, entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e ha eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato. Il risarcimento del danno può essere riconosciuto anche in seguito ad offerta reale ai sensi degli articoli 1208 e seguenti del codice civile, formulata dall’imputato e non accettata dalla persona offesa, ove il giudice riconosca la congruità della somma offerta a tale titolo.

Quando dimostra di non aver potuto adempiere, per fatto a lui non addebitabile, entro il termine di cui al primo comma, l’imputato può chiedere al giudice la fissazione di un ulteriore termine, non superiore a sei mesi, per provvedere al pagamento, anche in forma rateale, di quanto dovuto a titolo di risarcimento; in tal caso il giudice, se accoglie la richiesta, ordina la sospensione del processo e fissa la successiva udienza alla scadenza del termine stabilito e comunque non oltre novanta giorni dalla predetta scadenza, imponendo specifiche prescrizioni. Durante la sospensione del processo, il corso della prescrizione resta sospeso. Si applica l’articolo 240, secondo comma.

Il giudice dichiara l’estinzione del reato, di cui al primo comma, all’esito positivo delle condotte riparatorie.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi di cui all’articolo 612 bis.

 

[ix] Art. 469 c.p.p. Proscioglimento prima del dibattimento.

Salvo quanto previsto dall’articolo 129 comma 2, se l’azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita [336, 341, 342, 343] ovvero se il reato è estinto e se per accertarlo non è necessario procedere al dibattimento, il giudice, in camera di consiglio [127], sentiti il pubblico ministero e l’imputato e se questi non si oppongono, pronuncia sentenza inappellabile [568, 593] di non doversi procedere enunciandone la causa nel dispositivo.
1-bis. La sentenza di non doversi procedere è pronunciata anche quando l’imputato non è punibile ai sensi dell’articolo 131 bis del codice penale, previa audizione in camera di consiglio anche della persona offesa, se compare.

 

[x] Cassazione penale SS.UU. sentenza n.° 24246 del 25/02/2004 , ric. Chiasserini ,  Rv. 227681 – 01.

 

[xi] Cassazione penale sezione IV sentenza n.°  46840/21.

 

[xii] Art. 152 c.p. Remissione di querela .

Nei reati punibili a querela della persona offesa, la remissione estingue il reato.

La remissione è processuale [c.p.p. 340] o extraprocessuale. La remissione extraprocessuale è espressa o tacita. Vi è remissione tacita, quando il querelante ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di persistere nella querela.

Vi è altresì remissione tacita:

1) quando il querelante, senza giustificato motivo, non compare all’udienza alla quale è stato citato in qualità di testimone;

2) quando il querelante ha partecipato a un programma di giustizia riparativa concluso con un esito riparativo; nondimeno, quando l’esito riparativo comporta l’assunzione da parte dell’imputato di impegni comportamentali, la querela si intende rimessa solo quando gli impegni sono stati rispettati.

La disposizione di cui al terzo comma, numero 1), non si applica quando il querelante è persona incapace per ragioni, anche sopravvenute, di età o di infermità, ovvero persona in condizione di particolare vulnerabilità ai sensi dell’art. 90 quater del c.p.p.. La stessa disposizione non si applica altresì quando la persona che ha proposto querela ha agito nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale su un minore, ovvero di rappresentante legale di una persona minore o incapace, ovvero di persona munita di poteri per proporre querela nell’interesse della persona offesa priva in tutto o in parte di autonomia, ovvero di curatore speciale nominato ai sensi dell’articolo 121.

La remissione può intervenire solo prima della condanna, salvi i casi per i quali la legge disponga altrimenti.

La remissione non può essere sottoposta a termini o a condizioni. Nell’atto di remissione può essere fatta rinuncia al diritto alle restituzioni e al risarcimento del danno.

 

[xiii] Cassazione penale SS.UU. sentenza n.° 31668 del 23/06/2016, ric.  P.G. in proc. Pastore, Rv. 267239-01488.

 

[xiv] Art. 153 bis c.p.p.  Domicilio del querelante. Notificazioni al querelante.

Il querelante, nella querela, dichiara o elegge domicilio per la comunicazione e la notificazione degli atti del procedimento. A tal fine, può dichiarare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato.
Il querelante ha comunque facoltà di dichiarare o eleggere domicilio anche successivamente alla formulazione della querela, con dichiarazione raccolta a verbale o depositata con le modalità telematiche previste dall’articolo 111 bis, ovvero mediante telegramma o lettera raccomandata con sottoscrizione autenticata da un notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore. La dichiarazione può essere effettuata anche presso la segreteria del pubblico ministero procedente o presso la cancelleria del giudice procedente.
In caso di mutamento del domicilio dichiarato o eletto, il querelante ha l’obbligo di comunicare all’autorità procedente, con le medesime modalità previste dal comma 2, il nuovo domicilio dichiarato o eletto.
Le notificazioni al querelante che non ha nominato un difensore sono eseguite presso il domicilio digitale e, nei casi di cui all’articolo 148, comma 4, presso il domicilio dichiarato o eletto.
Quando la dichiarazione o l’elezione di domicilio mancano o sono insufficienti o inidonee, le notificazioni alla persona offesa che abbia proposto querela sono eseguite mediante deposito dell’atto da notificare nella segreteria del pubblico ministero procedente o nella cancelleria del giudice procedente.
 

[xv] Art. 500 c.p.p. Contestazioni nell’esame testimoniale.

Fermi i divieti di lettura [514] e di allegazione [515], le parti, per contestare in tutto o in parte il contenuto della deposizione, possono servirsi delle dichiarazioni precedentemente rese dal testimone [351, 362, 422] e contenute nel fascicolo del pubblico ministero [433]. Tale facoltà può essere esercitata solo se sui fatti o sulle circostanze da contestare il testimone abbia già deposto.
Le dichiarazioni lette per la contestazione possono essere valutate ai fini della credibilità del teste.
Se il teste rifiuta di sottoporsi all’esame o al controesame di una delle parti, nei confronti di questa non possono essere utilizzate, senza il suo consenso, le dichiarazioni rese ad altra parte, salve restando le sanzioni penali eventualmente applicabili al dichiarante.
Quando, anche per le circostanze emerse nel dibattimento, vi sono elementi concreti per ritenere che il testimone è stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità, affinchè non deponga ovvero deponga il falso, le dichiarazioni contenute nel fascicolo del pubblico ministero precedentemente rese dal testimone sono acquisite al fascicolo del dibattimento e quelle previste dal comma 3 possono essere utilizzate.
Sull’acquisizione di cui al comma 4 il giudice decide senza ritardo, svolgendo gli accertamenti che ritiene necessari, su richiesta della parte, che può fornire gli elementi concreti per ritenere che il testimone è stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità.
A richiesta di parte, le dichiarazioni assunte dal giudice a norma dell’articolo 422 sono acquisite al fascicolo del dibattimento e sono valutate ai fini della prova nei confronti delle parti che hanno partecipato alla loro assunzione, se sono state utilizzate per le contestazioni previste dal presente articolo. Fuori dal caso previsto dal periodo precedente, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 4 e 5.
Fuori dai casi di cui al comma 4, su accordo delle parti le dichiarazioni contenute nel fascicolo del pubblico ministero precedentemente rese dal testimone sono acquisite al fascicolo del dibattimento.
 

[xvi] Tale disposizione è stata modificata dalla l. 16 marzo 2006, n. 146 (art. 14, comma 1) che ne ha addirittura mutato il nomen juris da subornazione in intralcio alla giustizia. Da ultimo si ricordi che l’art. 10, comma 8, della l. 20 dicembre 2012, n. 237 ha inserito il riferimento alla Corte penale Internazionale.

 

[xvii] Cassazione penale sezione II sentenza n.° 33648 del 28/06/2023 . Negli stessi sensi anche Cassazione penale sezione III sentenza n.° 36475 del 7 giugno 2019, ric.  B., Rv. 27755 , precedente all’entrata in vigore del D. Lgs. n.° 150/2022 .

 

[xviii] Corte costituzionale sentenza n.° 173 del 25/05/2022 dep. 12/07/2022 , con la quale ha stabilito l’illegittimità costituzionale dell’art. 538 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il giudice, quando pronuncia sentenza di proscioglimento per la particolare tenuità del fatto, ai sensi dell’art. 131-bis del codice penale, decide sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno proposta dalla parte civile, a norma degli artt. 74 e seguenti cod. proc. pen. .

 

[xix] Art. 129 bis c.p.p. Accesso ai programmi di giustizia riparativa.

In ogni stato e grado del procedimento l’autorità giudiziaria può disporre, anche d’ufficio, l’invio dell’imputato e della vittima del reato di cui all’articolo 42, comma 1, lettera b), del decreto legislativo attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134, al Centro per la giustizia riparativa di riferimento, per l’avvio di un programma di giustizia riparativa.
La richiesta dell’imputato o della vittima del reato di cui all’articolo 42, comma 1, lettera b) del decreto legislativo attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134, è proposta personalmente o per mezzo di procuratore speciale.
L’invio degli interessati è disposto con ordinanza dal giudice che procede, sentite le parti, i difensori nominati e, se lo ritiene necessario, la vittima del reato di cui all’articolo 42, comma 1, lettera b), del decreto legislativo attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134, qualora reputi che lo svolgimento di un programma di giustizia riparativa possa essere utile alla risoluzione delle questioni derivanti dal fatto per cui si procede e non comporti un pericolo concreto per gli interessati e per l’accertamento dei fatti. Nel corso delle indagini preliminari provvede il pubblico ministero con decreto motivato.
Nel caso di reati perseguibili a querela soggetta a remissione e in seguito all’emissione dell’avviso di cui all’articolo 415 bis, il giudice, a richiesta dell’imputato, può disporre con ordinanza la sospensione del procedimento o del processo per lo svolgimento del programma di giustizia riparativa per un periodo non superiore a centottanta giorni. Si osservano le disposizioni dell’articolo 159, primo comma, numero 3), primo periodo, del codice penale, e dell’articolo 344 bis, commi 6 e 8, nonché, in quanto compatibili, dell’articolo 304.
Al termine dello svolgimento del programma di giustizia riparativa, l’autorita’ giudiziaria acquisisce la relazione trasmessa dal mediatore.
 

[xx] Il Decreto legislativo n.° 150/2022 introduce inoltre una disciplina di dettaglio relativa alla formazione dei mediatori e ai requisiti per l’esercizio dell’attività (artt. 59-60), nonché ai «Servizi per la giustizia riparativa» (artt. 61-67), prevedendo che spetti al Ministero della Giustizia il coordinamento nazionale dei servizi per la giustizia riparativa e soprattutto disponendo l’istituzione dei Centri per la giustizia riparativa (presso gli enti locali), che dovranno assicurare livelli professionali  e uniformi delle prestazioni dei servizi per la giustizia riparativa, avvalendosi di mediatori esperti dell’ente locale, ovvero di enti del terzo settore, o ancora stipulando contratti di appalto o convenzioni.

 

[xxi] Art. 85 Decreto Legislativo n.° 150/2022   Disposizioni transitorie in materia di modifica del regime di procedibilità.

Per i reati perseguibili a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato.
Fermo restando il termine di cui al comma 1, le misure cautelari personali in corso di esecuzione perdono efficacia se, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l’autorità giudiziaria che procede non acquisisce la querela. A questi fini, l’autorità giudiziaria effettua ogni utile ricerca della persona offesa, anche avvalendosi della polizia giudiziaria. Durante la pendenza del termine indicato al primo periodo i termini previsti dall’articolo 303 del codice di procedura penale sono sospesi.
2-bis. Durante la pendenza del termine di cui ai commi 1 e 2 si applica l’articolo 346 del codice di procedura penale.

2-ter. Per i delitti previsti dagli articoli 609-bis, 612-bis e 612-ter del codice penale, commessi prima della data di entrata in vigore del presente decreto, si continua a procedere d’ufficio quando il fatto è connesso con un delitto divenuto perseguibile a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto.

bottom of page