La redazione dell’imputazione in merito alle circostanze aggravanti tra criterio sostanzialistico della giurisprudenza e criterio formalistico del legislatore.
a cura di avv. Antonio Fusco
Sviluppando il tema della rilevanza dell’imputazione in merito alle circostanze aggravanti affrontato in altra sede[i] alla luce della riforma Cartabia , appare congruo integrarne i contenuti alla luce della sentenza Sorge emessa dal massimo consesso giurisprudenziale nel 2019[ii] , proprio sul tema della contestazione di circostanze aggravanti e più in particolare se necessitanti di una formale contestazione con titolo giuridico e quindi di una corretta indicazione della norma che disciplina la circostanza , oppure sia sufficiente la contestazione in punto di fatto anche se non corredata correttamente dalla norma.
La attuale rilevanza della questione affrontata illo tempore dalla S.c. e che sul piano giurisprudenziale non ha subito particolari modifiche ermeneutiche , è certificata dalla trasformazione di taluni reati da procedibili d’ufficio a procedibili a querela di parte , eccezion fatta per la sussistenza di circostanze aggravanti che fisserebbero la genetica procedibilità d’ufficio , senza subire modifiche dalla novella legislativa.
Se è indiscutibile che attualmente la questione ricopra una determinante importanza , parimenti dicasi in linea generale e quindi prescindendo dalla riforma Cartabia per tutte le conseguenze che la legittimità della contestazione di una circostanza comporta in ambito processuale ed anche per il suo intenso impatto sul sistema processuale.
L’incidenza sistematica della legittima contestazione delle circostanze aggravanti coinvolge principi cardine del modello accusatorio consistenti nel principio di obbligatorietà dell’esercizio dell’azione penale e della titolarità della formulazione da parte della pubblica accusa , della irretrattabilità dell’esercizio e delle sue eventuali eccezioni ed infine della titolarità della giurisdizione alla modifica del titolo di reato ed al controllo della corretta formulazione dell’imputazione senza intaccare le prerogative di formulazione della stessa in capo al pubblico ministero.
Posta la duplice influenza e riprendendo il discorso sulla prima , un aspetto importante si rileva in tema di prescrizione , passando per la rilevanza in tema di applicabilità delle misure cautelari personali , per finire alla procedibilità ed ancora alla comminazione della pena.
Procedendo con ordine , possiamo affermare che secondo l’attuale regime , la prescrizione del reato è verificabile sino alla sentenza di I grado residuando nei successivi gradi la sentenza di improcedibilità dell’azione penale ; dunque , in quest’ultimo caso il legislatore ha previsto che il decorso del tempo senza celebrazione dei giudizi di impugnazione certificati dalla sentenza costituisca una condizione di procedibilità in assenza della quale il reato si estingua .
Non a caso , pur incidendo sui giudizi di impugnazione penali la norma è stata collocata nella generale disciplina delle condizioni di procedibilità.
Possiamo definire , pertanto , il decorso del tempo processuale come disciplinato dall’art. 344 bis c.p.p.[iii] come una sorta di prescrizione di carattere processuale.
La ordinaria prescrizione sostanziale prevede l’irrilevanza della contestazione delle circostanze ad effetto o efficacia comune , comuni o speciali , siano esse attenuanti o aggravanti .
Rilevano ai fini del calcolo del tempo necessario a prescrivere il reato , viceversa , le circostanze ad efficacia speciale o ad effetto speciale che dir si voglia , come individuate dall’art. 63 comma III c.p.[iv] , che si contraddistinguono da quelle ad efficacia comune per determinare l’applicabilità di una pena di specie diversa oppure superiore al criterio ordinario di quelle ad efficacia comune , cioè superiore ad un terzo della pena comminabile.
L’art. 157 comma II c.p.[v] stabilisce che modificano , nella massima estensione da esse prevista , il tempo necessario a prescrivere esclusivamente le circostanze aggravanti ad efficacia speciale , per cui il tempo di prescrizione aumenterà in base al massimo aumento previsto dalla singola norma la quale solitamente prevede una variabilità di aumento per effetto della sussistenza della circostanza ad effetto speciale ( si pensi al caso scolastico della recidiva ex art. 99 c.p. ).
Considerato che la norma prevede espressamente l’imprescrittibilità dei reati puniti astrattamente con la pena dell’ergastolo ed ancora che le specie di pene di natura detentiva previste dall’ordinamento penalistico sono quelle temporanee e l’ergastolo , la rilevanza si individua in particolar modo nei casi di reati puniti con pena temporanea con contestazione di circostanze ad effetto speciale.
Altro aspetto fortemente incidente è costituito da quanto previsto dall’art. 157 comma III c.p. , secondo cui non si applica la disposizione dell’art. 69 c.p. in tema di giudizio di contemperamento tra circostanze ; ne consegue che in ogni caso di imputazione di circostanza aggravante ad effetto speciale i termini prescrizionali saranno aumentati nella massima estensione prevista senza alcuna incidenza di eventuali circostanze attenuanti . Se in sentenza la circostanza ad effetto speciale è ritenuta equivalente ad una attenuante , l’effetto che si determina sulla pena – calcolata come se la circostanza non fosse contestata – non si applica al calcolo del tempo necessario a prescrivere rispetto al quale la ritenuta circostanza ad effetto speciale in sentenza cristallizza il tempo per la prescrizione del reato con relativi aumenti.
In ogni caso in cui la circostanza sia ritenuta in sentenza e costituisca elemento rilevante ai fini della determinazione della pena pur in misura subvalente , il termine di prescrizione sarà calcolato in ragione della ritenuta circostanza ad effetto speciale.
La giurisprudenza di legittimità[vi] ha recentemente confermato questo rilevante aspetto relativo al termine prescrizionale in caso di ritenuta circostanza aggravante pur calcolata in modo equivalente nel giudizio di contemperamento tra circostanze eterogenee.
Fermo restando che il giudice potrà escludere la rilevanza della circostanza perché non incidente sul disvalore del reato contestato e di conseguenza non ritenerla in sentenza : nello specifico caso il termine di prescrizione non sarà modificato ai sensi dell’art. 157 comma II c.p..
“Difatti, sebbene al Calò sia stata contestata la natura fidefaciente degli atti pubblici oggetto di falsificazione, l’aggravante ad effetto speciale prevista dal secondo comma dell’art. 476 cod. pen., pur non essendo stata esclusa espressamente, neppure è stata applicata dal Tribunale, che non la menziona in alcun modo nella motivazione o nel dispositivo della sentenza di primo grado e nemmeno, per la determinazione del trattamento sanzionatorio, applica il relativo aumento di pena, pur in assenza di qualsivoglia attenuante. La pena viene fissata in anno uno e mesi otto di reclusione partendo da una pena base di anno uno e mesi sei di reclusione aumentata per la continuazione. La mera contestazione dell’aggravante ad effetto speciale non vale ad allungare il termine di prescrizione del reato, ove questa non sia stata ritenuta in sentenza.”[vii]
Premessa la necessarietà dell’imputazione , parimenti la circostanza deve essere ritenuta e considerata in sentenza a qualsiasi fine motivazionale e comminatorio.
A tal uopo deve essere anche segnalata la sentenza del massimo consesso[viii] giurisprudenziale secondo cui incidono sul tempo necessario a prescrivere esclusivamente le circostanze ad effetto speciale e non già le circostanze autonome che non esplicano l’effetto di aumentare la pena superiore ad un terzo rispetto a quella prevista per la fattispecie di reato non aggravata.
Casi scolastici di circostanza aggravanti autonome possono essere individuati nell’art. 609 ter c.p. oppure nell’art. 625 c.p. , norme che prevedono espressamente l’indicazione di una ben determinata pena nel caso di sussistenza della circostanza rispetto alla fattispecie non aggravata.
In tutti questi casi se la circostanza autonoma non prevede la comminabilità di una pena superiore ad un terzo rispetto all’ipotesi ordinaria non aggravata , non rileverà ai fini del tempo necessario a prescrivere.
Infine , non va sottaciuto quanto previsto dall’art. 161 c.p.[ix] in tema di interruzione della prescrizione.
La regola generale fissata nel predetto articolo stabilisce che in caso di interruzione della prescrizione , nei casi previsti dall’art. 160 c.p. , il termine comincia nuovamente a decorrere sino ad un massimo pari alla somma di un quarto dell’ordinario termine prescrizionale , che si aggiunge a questo.
Per cui in caso di contestazione di circostanza aggravante ad effetto speciale l’individuazione del termine prescrizionale massimo , si baserà sul termine ordinario – costituito dalla pena massima prevista per il reato contestato aumentata nella massima estensione per effetto dell’aggravante – a cui si aggiungerò un quarto.
L’art. 161 comma II c.p. stabilisce , però , termini speciali in caso di interruzione per i reati contro la pubblica amministrazione ed in caso di recidiva reiterata – aumento pari alla metà del termine ordinario – ; in caso di recidiva pluriaggravata ( art. 99 comma IV c.p. ) l’aumento è pari ai due terzi del termine prescrizionale ordinario , ed in caso di dichiarazione di delinquenza abituale professionale o per tendenza , è pari al doppio. Il legislatore ha inteso escludere i reati di criminalità organizzata ed eversiva dell’ordinamento democratico anche di carattere internazionale dal criterio del termine massimo connesso all’interruzione ; ne consegue che tutti i reati di cui all’art. 51 comma III bis e III quater c.p.p. potranno prescriversi solo , allorquando interrotti , decorra dalla causa d’interruzione un nuovo termine ordinario previsto dall’art. 157 c.p.. Considerato il quale ne deriva una sorta di pratica imprescrittibilità degli stessi alla stregua dei reati puniti astrattamente con l’ergastolo , previsti , però , come tali sul piano normativo.
In questi casi , premesso che in caso di circostanze aggravanti ad effetto speciale il termine ordinario sarà ampliato nella massima estensione prevista dalla circostanza , il termine massimo sarà conforme al dictum del II comma dell’art. 161 c.p..
“ All’imputato è stata applicata anche la recidiva reiterata, sia pure neutralizzata nella pena effettivamente irrogata dal riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in misura equivalente, ciò che non ne esclude, però, la rilevanza ai fini della prescrizione (tra le più recenti, Sez. 4, n. 38618 del 05/10/2021, Ferrara, Rv. 282057 – 01). E la recidiva reiterata incide sia sulla pena astratto, con i limiti dell’art. 63, quarto comma, cod. pen. che prevede l’applicazione della pena stabilita per la circostanza più grave (Sez. 2, n. 32656 del 15/07/2014, Bovio, Rv. 259833; conf., ex plurimis, Sez. 2, n. 47028 del 03/10/2013, Farinella„ Rv. 257520; Sez. 2, in. 33871 del 02/C)7/2010, Dodi, Rv. 248130), in presenza di più circostanze aggravanti speciali, tra cui la recidiva reiterata che comporta un aumento della pena della metà (Sez. U, n. 20798 del 24/02/2011, Indelicato, Rv. 249664), sia conseguentemente sulla prescrizione. …………Come spiegato nella sentenza Sez. 5, n. 32679 del 13/06/2018, Pireddu, Rv. 273490-01, è consolidato in giurisprudenza l’orientamento secondo cui la recidiva reiterata, quale circostanza ad effetto speciale, incide sul calcolo del termine prescrizionale minimo del reato, ai sensi dell’art. 157, comma secondo, cod. pen. e, in presenza di atti interruttivi, anche su quello del termine massimo, in ragione della entità della proroga, ex art. 161, comma secondo, cod. pen. (Sez. 2, n. 5985 del 10/11/2017 – dep. 2018, Scaragli, Rv. 272015; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 50089 del 28/10/2016, Lofiego Raco, Rv. 268214; Sez. 3, n. 50619 del 30/01/2017, Zandomeneohi, Rv. 271802); orientamento, questo, che non comporta alcuna violazione del ne bis in idem in senso sostanziale (in quanto è sempre il legislatore ad indicare i criteri per applicare l’elemento astrattamente suscettibile di assumere doppia valenza), né dell’art. 4 del Protocollo n. 7 della CEDU, come interpretato dalla sentenza della Corte EDU del 10 febbraio 2009 nel caso Zolotoukhine vs. Russia, nel cui ambito di tutela non rientra l’istituto della prescrizione (Sez. 6, n. 48954 del 21/09/2016, Lamirowski, Rv. 268224).”[x]
Fa d’uopo chiarire una circostanza : nelle ipotesi previste dall’art. 157 c.p. in cui il termine ordinario di prescrizione è raddoppiato per espressa disposizione normativa relativa a ben determinate fattispecie di reato ( comma VI ) . In tali casi in cui il termine ordinario risulta raddoppiato in contestuale presenza di recidiva reiterata , pluriaggravata e di dichiarazione di delinquenza qualificata , l’aumento per effetto della interruzione consisterà non già nell’ordinario quarto bensì nella misura prevista dall’art. 161 c.p. , per cui il calcolo si discosterà dalle regole generali sia quanto al termine ordinario che relativamente alla interruzione.
Ai sensi degli artt. 278[xi] 280 e 287 c.p.p. , la contestazione di una circostanza aggravante ad effetto speciale rileva ai fini dell’applicabilità delle misure cautelari personali siano esse interdittive o coercitive .
Secondo quanto disposto dall’art. 278 c.p.p. in due casi si ha rilevanza delle circostanze ad efficacia comune e più precisamente nell’ipotesi circostanziale prevista dall’art. 61 comma I n.° 5) c.p. e dall’art. 62 comma I n.° 4) c.p. ; conseguentemente le due ipotesi circostanziate avranno efficacia nella massima estensione prevista dell’aumento e della diminuzione della pena prevista fino ad un terzo , pur trattandosi di circostanze ad efficacia comune.
Si terrà in considerazione la sussistenza delle predette circostanze ai fini della determinazione della pena relativamente al reato in contestazione onde applicare la misure più restrittive quali la custodia in carcere o gli arresti domiciliari per le quali l’art. 280 comma II c.p.p. richiede delitti consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni e per il delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all’articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni ; oppure le coercitive meno afflittive o interdittive rispetto alle quali gli artt. 280 comma I e 287 c.p.p. richiedono che si stia procedendo per delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni. Tali criteri non si applicano nel caso di trasgressione delle prescrizioni inerenti una misura cautelare in atto oppure , ex art. 391 V comma c.p.p. , nei casi di arresto obbligatorio in flagranza di reato nei quali pur decampando dai limiti di pena previsti può applicarsi la misura coercitiva più grave : “Se ricorrono le condizioni di applicabilità previste dall’articolo 273 e taluna delle esigenze cautelari previste dall’articolo 274, il giudice dispone l’applicazione di una misura coercitiva a norma dell’articolo 291. Quando l’arresto è stato eseguito per uno dei delitti indicati nell’articolo 387 bis del codice penale o nell’articolo 381, comma 2, del presente codice ovvero per uno dei delitti per i quali è consentito anche fuori dai casi di flagranza, l’applicazione della misura è disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli articoli 274, comma 1, lettera c), e 280.”
In tutti gli altri casi di contestazione di circostanze aggravanti , questa non eserciterà alcuna efficacia ai fini cautelari.
Ben può darsi il caso di una circostanza normativamente rilevante ai fini dell’applicabilità delle misure cautelari personali che sia stata esclusa dall’autorità giurisdizionale procedente oppure dal tribunale per il riesame.
Nei predetti casi , pur non rilevando ai fini cautelari la circostanza potrebbe essere contestata nel capo d’imputazione formulato dal Pm ai fini dell’esercizio dell’azione penale , in virtù dell’assoluta titolarità della pubblica accusa in tema di formulazione dell’imputazione per il giudizio di merito , come anche ritenuta oppure esclusa in sentenza dal giudice di merito.
La legittima contestazione di circostanze aggravanti rileva anche ai fini della procedibilità.
Abbiamo già trattato l’argomento ( e ad esso si rimanda per una più esaustiva trattazione ) evidenziando come a seguito dell’entrata in vigore della riforma Cartabia per taluni reati contro la persona e contro il patrimonio sia stata prevista la procedibilità a querela di parte fatte salve le ipotesi di reato aggravato commesso ai danni di persona incapace per età o deficienze psichiche – c.d. casi di minorata difesa – e nelle ipotesi aggravate previste dagli articoli disciplinanti le fattispecie di reato contemplate dalla riforma.
Attualmente , quindi , la legittima contestazione di una circostanza aggravante rileva ai fini della sua procedibilità e conseguentemente dell’esistenza del reato in ambito processuale.
Infine , va affrontato il discorso sul quantum di pena comminabile per effetto della ritenuta circostanza in sentenza.
Va da sé che le circostanze non vanno ad incidere sull’esistenza del reato in quanto non integrano un elemento strutturale del reato in tema di tipicità della fattispecie astratta , bensì elementi fattuali accessori che aumentano o attenuano il disvalore del fatto commesso.
Il legislatore ha specificato quest’aspetto negli artt. 61 e 62 c.p. inserendo una clausola di salvaguardia “quando non sono elementi costitutivi del reato” , prevedendo il rischio di ritenere in sentenza una circostanza che in realtà corrispondesse ad un elemento conformante la tipicità del reato.
Esse possono riguardare sia la personalità del reo che elementi di natura oggettiva come i mezzi adoperati oppure il momento di commissione del reato ed ogni altra modalità dell’azione ; rilevano , altresì , la gravità del danno o del pericolo, ovvero le condizioni o le qualità personali dell’offeso.
Circostanze di natura soggettiva inerenti la personalità del reo possono essere rappresentate dall’intensità del dolo o della colpa , i rapporti tra il colpevole e l’offeso oppure la recidiva semplice o qualificata .
In ogni caso esse vanno ad esercitare un notevole effetto sulla pena applicata.
Nei casi di circostanze autonome , i limiti edittali di pena sono previsti direttamente dalla norma ma in tutti gli altri casi gli aumenti o diminuzioni di pena sono previsti dalla legge penale secondo la distinzione sopra vista di variazioni fino ad un terzo nel caso di circostanza ad efficacia comune e superiori ad un terzo per quelle ad efficacia speciale.
Importanti indicazioni sono offerte dagli artt. 63 e 69 c.p. riguardanti rispettivamente il concorso di circostanze omogenee ed eterogenee.
Relativamente alle prime , il legislatore ha previsto il criterio del cumulo materiale per cui nell’ipotesi di concorso di circostanze ad efficacia comune si applicheranno tanti variazione di pena quante sono le circostanze secondo il criterio della variazione fino ad un terzo della pena già modificata per effetto della precedente modifica.
Potrebbe darsi il caso di concorso di circostanze omogenee ma tra circostanze ad efficacia comune e ad efficacia speciale : in tal caso la prima variazione di pena sarà quella per effetto della circostanza ad efficacia speciale e successivamente per quella ad efficacia comune.
Il legislatore non ha optato per il criterio del cumulo materiale nel caso , invece , del concorso di circostanze ad efficacia speciale stabilendo che sarà disposta la variazione di pena per effetto della più incidente circostanza con potenziale aumento fino ad un terzo della pena modificata ; la scelta è ricaduta , quindi , sul criterio del cumulo giuridico.
Quanto al concorso eterogeneo disciplinato dall’art. 69 c.p. , un giudizio di equivalenza determina l’annullamento della stesse in termini di modifica della pena ; quello di prevalenza di una circostanza su un’altra di diversa natura l’annullamento della circostanza soccombente con variazione determinata esclusivamente dalla prevalente , tenendo presente che ai sensi dell’art. 69 IV comma c.p. il giudizio di bilanciamento tra circostanze ad effetto speciale e circostanze ad efficacia comune può esplicarsi in un giudizio di equivalenza ma mai di prevalenza della seconde sulle prime.
La legittimità della loro contestazione , pertanto , rileva in maniera decisiva sia per consentire un corretto e pratico esercizio del diritto di difesa ( come vedremo ) che , infine , per una legittima comminazione di pena all’esito della causa.
In via del tutto incidentale , va segnalata la recente sentenza della Corte costituzionale , n.° 143/2021[xii] , che ha ritenuto costituzionalmente illegittimo l’art. 69 comma IV c.p. nella parte in cui fa divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti comuni sulla recidiva ex art. 99 IV comma c.p.
Nell’anno 2012 la Corte aveva dichiarato , con sentenza n.° 68[xiii] , l’illegittimità costituzionale dell’art. 630 c. p. , nella parte in cui non prevede che le pene da esso comminate sono diminuite quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità , ritenendo di estendere l’attenuante ad efficacia comune del fatto di lieve entità prevista dall’art. 311 c.p. solo per i delitti contro la personalità dello stato anche al sequestro di persona a scopo di estorsione.
Partendo dal presupposto di carattere costituzionale che la finalità rieducativa della pena consta anche nella funzione di mitigare una risposta punitiva improntata ad eccezionale asprezza e che, proprio per questo, rischia di rivelarsi incapace di adattamento alla varietà delle situazioni concrete riconducibili al modello legale , considerava equiparabili a tutti gli effetti l’art. 630 c.p. e l’art. 289 bis c.p. (sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione) estendendo anche alla prima fattispecie l’attenuante ad efficacia comune prevista dall’art. 311 c.p.
Posta questa premessa , nella sentenza n.° 143/2021 la Corte ritiene che la funzione rieducativa della pena come considerata nella sentenza n.° 68 ed il principio di uguaglianza impone di ritenere applicabile in relazione al reato ex art. 630 c.p. l’art. 311 c.p. disciplinante il fatto di lieve entità in misura prevalente sulla circostanza ad effetto speciale della recidiva pluriaggravata prevista dall’art. 99 comma IV c.p.
“Va quindi ribadito il principio della necessaria proporzione della pena rispetto all’offensività del fatto, che risulterebbe vanificato da una «abnorme enfatizzazione» della recidiva (sentenza n. 251 del 2012), indice di rimproverabilità e pericolosità, rilevante sul piano strettamente soggettivo; si è altresì affermato che la recidiva reiterata «riflette i due aspetti della colpevolezza e della pericolosità, ed è da ritenere che questi, pur essendo pertinenti al reato, non possano assumere, nel processo di individualizzazione della pena, una rilevanza tale da renderli comparativamente prevalenti rispetto al fatto oggettivo» (sentenza n. 205 del 2017). La norma censurata impedisce, invece, in modo assoluto al giudice di ritenere prevalente la diminuente in questione, in presenza della recidiva reiterata, «con ciò frustrando, irragionevolmente, gli effetti che l’attenuante mira ad attuare e compromettendone la necessaria funzione di riequilibrio sanzionatorio» (sentenza n. 55 del 2021). Il divieto inderogabile di prevalenza dell’attenuante in esame non è dunque compatibile con il principio di determinazione di una pena proporzionata, idonea a tendere alla rieducazione del condannato ai sensi dell’art. 27, terzo comma, Cost., che implica «un costante principio di proporzione tra qualità e quantità della sanzione, da una parte, e offesa, dall’altra» (sentenza n. 185 del 2015). Violato è anche il principio di uguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.), in quanto il divieto censurato vanifica la funzione che l’attenuante tende ad assicurare, ossia sanzionare in modo diverso situazioni differenti sul piano dell’offensività della condotta. Per effetto di tale divieto si ha, invece, che fatti di minore entità possono essere irragionevolmente sanzionati con la stessa pena, prevista dal primo comma dell’art. 630 cod. pen., per le ipotesi più gravi, vale a dire per condotte che, pur aggredendo i medesimi beni giuridici, sono completamente differenti con riguardo «alla natura, alla specie, ai mezzi, alle modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo».”
Con questa importante decisione , pur limitata alla recidiva aggravata , la Consulta ha stabilito un principio di prevalenza di una circostanza ad efficacia comune su una circostanza ad effetto speciale , al fine di rendere proporzionata alla fattispecie concreta l’irrogazione della pena.
Il principio caldeggiato apre uno spiraglio su un tema delicato fondato , sino al 2021 , sull’assolutismo della equivalenza e non oltre , tra circostanze eterogenee ad efficacia comune e ad effetto speciale.
La decisione delle SS.UU. Sorge : la prevalenza del criterio imputativo sostanzialistico su quello formalistico e l’esclusione nel caso di elementi strutturali della fattispecie circostanziale di carattere “valutativo”.
Il casus decisus dalla S.c. nel 2019 , era relativo alla contestazione in fatto dell’aggravante di aver commesso un falso ideologico su un atto pubblico di natura privilegiata o definito anche atto fidefacente , ritenuto , cioè , veridico fino a querela di falso come previsto dall’art. 476 comma II c.p. , allorquando era stato formalmente contestato il titolo di reato di cui all’art. 476 comma I c.p.
I giudici di merito di I e II grado avevano ritenuta legittima la contestazione come formulata e cioè con una indicazione errata della norma giuridica e sulla scorta della descrizione in sede imputativa che faceva riferimento generico all’atto fidefacente.
Dunque l’ipotesi aggravata non era stata contestata con l’espressa indicazione della norma violata , ma anzi era stata indicato come titolo di reato l’ipotesi prevista dal comma I e cioè quella non aggravata , per quanto la imputazione indicasse genericamente la realizzazione del falso ideologico su un atto pubblico di natura previlegiata.
Più in particolare , l’accusa riteneva che il verbale di accesso fatto da un pubblico ufficiale in possesso di effetti cambiari al domicilio di un debitore per escuterlo , fosse stato falsamente redatto ( e cioè che il pubblico ufficiale non si fosse recato al domicilio del debitore ) e che in ragione del falso fosse stato successivamente redatto dal notaio il protesto cambiario.
La giurisprudenza di legittimità , per il passato , aveva caldeggiato due possibili interpretazioni sulla legittimità della contestazione della specifica circostanza aggravante.
Da un lato si era formato l’orientamento ermeneutico[xiv] sostanzialistico secondo cui una formulazione dell’imputazione che non fosse espressa nell’enunciazione letterale della fattispecie circostanziale o nell’indicazione della specifica norma di legge che la prevede, ma riportasse in maniera sufficientemente chiara e precisa gli elementi di fatto che integrano la fattispecie, consentendo all’imputato di averne piena cognizione e di espletare adeguatamente la propria difesa sugli stessi , fosse ammissibile e legittima.
Se il diritto di difesa era garantito nel caso di una chiara e precisa enunciazione dell’imputazione , tanto da consentire la conoscenza del fatto circostanziato imputato , allora la garanzia formale di una contestazione anche della apposita norma incriminatrice non risultava indispensabile.
Tanto più che l’assistenza tecnica del difensore , prevista sempre e comunque , poteva porre l’imputato al riparo da qualsivoglia sorpresa dettata dalla mancata enunciazione della norma giuridica violata.
La tesi si radicava anche sulla giurisprudenza comunitaria – Corte EDU sentenza del 14/04/2015 Contrada contro Italia – secondo cui l’assistenza tecnica del difensore poteva far prevedere che una contestazione in punto di fatto potesse essere ritenuta dal giudice in sentenza , non ostante l’assenza di una contestazione della norma violata.
In una parola , l’unico aspetto determinante era rappresentato dall’imputazione specifica della circostanza aggravante nella descrizione del fatto commesso dall’imputato.
Di contro , secondo altro orientamento[xv] di natura formalistica era assolutamente necessario non solo che in punto di fatto fosse sufficientemente descritta e chiarita la circostanza aggravante ma che fosse anche corredata dalla corretta norma incriminatrice relativa all’aggravante.
L’assunto giurisprudenziale si fondava , come riportato nella sentenza commentata , sulla sentenza della Corte EDU del 11/12/2007 Drassich contro Italia , secondo la quale il diritto di difesa dell’imputato poteva dirsi garantito soltanto nel caso di contestazione formale e sostanziale , comprensiva , cioè , di una chiara descrizione della circostanza come avvenuta nel caso specifico nonché della norma che si assumeva violata.
La difesa nei motivi di ricorso eccepiva la nullità della sentenza per mancata correlazione tra fatto imputato e fatto ritenuto in sentenza ex art. 522 c.p.p. ritenendo che la derubricazione del reato (l’art. 476 comma I c.p. era il reato rubricato nel capo d’imputazione ) avvenuta in sentenza ( i giudici di merito di I e II grado avevano ritenuto la sussistenza del II comma del medesimo articolo di legge ricomprendente la circostanza aggravata ) non corrispondesse al fatto contestato nel quale non era specificato l’aggravante dell’atto pubblico fidefacente.
La S.c. in premessa chiarisce la mancata condivisione del motivo di ricorso , ritenendo che la questione non fosse attinente alla mancata correlazione ex art. 522 c.p.p. bensì alla legittimità della contestazione solo in fatto della circostanza aggravante :” Ne segue l’infondantezza dell’affermazione della ricorrente per la quale alla Sorge non sarebbe stata contestata in fatto l’ipotesi aggravata di cui all’art. 476, comma 2, cod. pen. attraverso l’indicazione nell’imputazione di una condotta di falso commessa in un atto fidefacente e, in particolare, nell‘atto di protesto; emergendo viceversa tale indicazione dal riferimento alla realizzazione del falso in un’attività, quella del presentatore degli effetti cambiari, che dell’atto di protesto è per quanto detto una componente essenziale. E’ peraltro opportuno sottolineare che a tali conclusioni, con riguardo alla sussistenza di una contestazione in fatto dell’aggravante ed alla stessa configurabilità della circostanza, si giunge all’esito di un’articolata ricostruzione giuridica della figura e delle funzioni del presentatore dei titoli cambiari, attraverso l’esame della normativa speciale in materia. Una considerazione, questa, che meriterà nel seguito di essere rammentata……….. L’affermazione di responsabilità non aveva pertanto ad oggetto un’ipotesi criminosa difforme da quella contestata, pur se tale da potervi ricondurre il fatto materialmente descritto nell’imputazione; ma era piuttosto riferita ad una fattispecie aggravata ritenuta in fatto già contestata, anche se non esattamente identificata nei richiami normativi in detta imputazione formalmente indicati. Il punto sul quale conclusivamente finiscono per convergere i motivi di ricorso, dedotti sulla sussistenza dell’aggravante del falso in atto fidefacente, è pertanto quello dell’ammissibilità della contestazione in fatto di tale aggravante; tanto rendendo rilevante, per la decisione del ricorso, la questione rimessa alle Sezioni Unite.”
E’ opportuno chiarire , sin dalle prime battute , che secondo la S.c. il punctum dolens non fosse rappresentato dal vizio della mancata correlazione tra fatto imputato e fatto ritenuto in sentenza in quanto la circostanza aggravante di cui al comma II dell’art. 476 c.p. era stata indicata nell’imputazione ( e quindi legittimamente ritenuta in sentenza ) ma non compiutamente , come si tratterà da qui ad un momento .
Nella risoluzione del caso la S.c. condivide il criterio dell’ammissibilità e legittimità della contestazione solo in punto di fatto di qualsiasi circostanza aggravante , a condizione che la descrizione imputativa contenga elementi specifici in grado di individuare senza equivoci la circostanza aggravante contestata , conformemente alla legislazione internazionale .
Più in particolare ; “…..conforme alla previsione dell’art. 6, comma 3, lett. a} CEDU per la quale «ogni accusato ha diritto soprattutto ad essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in modo dettagliato, della natura e dei motivi dell’accusa elevata a suo carico», ove il riferimento alla informazione dettagliata sulla natura dell’accusa non può che comprendere le circostanze aggravanti nella loro incidenza sull’entità del fatto contestato e sulle conseguenze sanzionatorie che ne derivano. Nel conformarsi a queste inderogabili prescrizioni normative, lo stesso indirizzo giurisprudenziale ammissivo della contestazione in fatto delle circostanze aggravanti consente tale forma di contestazione descrivendola, e quindi delimitandone la legittimità, nei termini in cui l’imputazione riporti in maniera sufficientemente chiara e precisa gli elementi di fatto che integrano la fattispecie circostanziale, permettendo all’imputato di averne piena cognizione e di espletare adeguatamente la propria difesa sugli stessi.”
Nel suo ragionamento il massimo consesso ritiene che conformemente ai dettami normativi contenuti nel codice di rito penale in tema di imputazione , condizione necessaria e sufficiente al fine di ritenere legittima una contestazione esclusivamente in punto di fatto senza indicazione della norma violata era la chiarezza e precisione della descrizione della circostanza aggravante.
Questa condizione rendeva giuridicamente fondata la nomofilachia “sostanzialistica” della imputazione della circostanze aggravanti , in quanto solo la descrizione svolta con dovizia di particolari sugli elementi strutturali e costitutivi della stesse consentiva un concreto ed effettivo esercizio di difesa stante la piena comprensibilità dell’accusa.
Posta la premessa i giudici di legittimità aggiungono : “Diversamente avviene con riguardo alle circostanze aggravanti nelle quali, in luogo dei fatti materiali o in aggiunta agli stessi, la previsione normativa include componenti valutative; risultandone di conseguenza che le modalità della condotta integrano l’ipotesi aggravata ove alle stesse siano attribuibili particolari connotazioni qualitative o quantitative. Essendo tali, dette connotazioni sono ritenute o meno ricorrenti nei singoli casi in base ad una valutazione compiuta in primo luogo dal pubblico ministero nella formulazione dell’imputazione, e di seguito sottoposta alla verifica del giudizio. Ove il risultato di questa valutazione non sia esplicitato nell’imputazione, con la precisazione della ritenuta esistenza delle connotazioni di cui sopra, la contestazione risulterà priva di una compiuta indicazione degli elementi costitutivi della fattispecie circostanziale. Né può esigersi dall’imputato, pur se assistito da una difesa tecnica, l’individuazione dell’esito qualificativo che connota l’ipotesi aggravata in base ad un autonomo compimento del percorso valutativo dell’autorità giudiziaria sulla base dei dati di fatto contestati, trattandosi per l’appunto di una valutazione potenzialmente destinata a condurre a conclusioni diverse.”
La precisione descrittiva della circostanza aggravante deve , quindi , modularsi a seconda dei casi concreti ; in taluni è necessario che essa sia particolarmente approfondita dal titolare dell’imputazione in quanto non semplicemente oggettiva ma , viceversa , di carattere “valutativo” su elementi quantitativi e qualitativi che integrano la fattispecie circostanziale.
Secondo la S.c. quest’ultimo caso era corrispondente al casus decisus .
Difatti la natura fidefacente del verbale di accesso redatto dal pubblico ufficiale non poteva essere rilevata pacificamente ed oggettivamente , in quanto dipendente dalla titolarità del pubblico ufficiale del potere di conferire all’atto l’efficacia fidefacente sino a querela di falso , titolarità che promana dall’autorizzazione della legge, da regolamenti o dall’ordinamento interno della pubblica amministrazione ad attribuire all’atto natura di fede privilegiata .
Se , dunque , un elemento strutturale della fattispecie circostanziale non ha natura pacifica oppure oggettiva ma può essere ritenuto soltanto sulla base di valutazioni e considerazioni giuridiche molto spesso , come nel caso de quo , di natura extra-penale , allora in questi casi la specificazione della circostanza aggravante assume rilievo imprescindibile ai fini di una legittima contestazione : “La qualificazione dell’atto come fidefacente, che costituisce il risultato di queste valutazioni, non può di conseguenza ritenersi debitamente contestata con la mera indicazione dell’atto stesso nell’imputazione. Riducendosi alla descrizione dell’elemento materiale della fattispecie aggravatrice , tale indicazione non consente che sia portata ad effettiva conoscenza dell’imputato la componente valutativa costituita dall’attribuzione all’atto della qualità di documento fidefacente . Tanto, come si è detto con riguardo in generale alle circostanze aggravanti che comprendono connotazioni qualitative il cui riconoscimento è risultato di valutazioni rimesse all’autorità giudiziaria, esclude la validità di una contestazione nei termini sopra indicati, ossia, per come è definita, di una contestazione in fatto. Ciò a maggior ragione in presenza di una componente valutativa dell’aggravante che si è visto essere particolarmente articolata, e per la quale si accentuano dunque le ragioni di inesigibilità della previsione del loro possibile esito da parte della difesa, o comunque di insufficienza di tale previsione perché la contestazione dell’accusa possa dirsi compiutamente realizzata.”
In tutti i casi in cui la circostanza aggravante sia costituita da più elementi strutturali anche di natura giuridico-valutativa allora non potrà considerarsi legittima una contestazione limitata alla generica indicazione dell’atto fidefacente nell’imputazione.
Pur riferendosi al caso concreto affrontato e cioè al reato di falso materiale in atto pubblico , la S.c. traccia delle linee interpretative generali in grado di supportare il giurista circa la legittimità della redazione dell’imputazione di una circostanza aggravante.
Il massimo consesso concludeva : “Non può essere ritenuta in sentenza dal giudice la fattispecie aggravata del reato di falso in atto pubblico, ai sensi dell’art. 476, comma 2, cod. pen., qualora la natura fidefacente dell’atto considerato falso non sia stata esplicitamente contestata ed esposta nel capo di imputazione con la precisazione di tale natura o con formule alla stessa equivalenti, ovvero con l’indicazione della norma di legge di cui sopra”.
Nei casi di circostanza aggravante presupponente valutazioni ( solitamente ) di carattere giuridico anche di natura extra-penale appare necessario , al fine di renderla comprensibile all’imputato e conseguentemente consentirgli un concreto esercizio del diritto di difesa , una interpretazione formalistica dell’imputazione con specifica indicazione della norma violata oltre ad una chiara e precisa descrizione in punto di fatto.
Il rafforzamento del criterio formalistico ad opera del Decreto legislativo n.° 150/2022.
Lo scrivente non condivide l’assunto propugnato nella sentenza in commento che sposa in linea generale l’orientamento giurisprudenziale sostanzialistico dell’imputazione della circostanza aggravante.
Innanzitutto , si deve analizzare tale nomofilachia sulla base della normativa vigente , che , ad onor del vero , è successiva alla sentenza redatta nell’anno 2019 ; per quanto la normativa vigente al momento della decisione già consentiva di concludere nei sensi dello scrivente.
Come espressamente indicato nella sentenza tutte le norme relative alla redazione dell’imputazione da parte della pubblica accusa chiariscono in maniera inequivocabile che la descrizione fattuale debba essere chiara e precisa anche in merito alle circostanze aggravanti.
Partendo dalla richiesta di rinvio a giudizio ex art. 417 comma I lett. b c.p.p. si arriva alla medesima indicazione normativa nel caso di decreto che dispone il giudizio richiamato espressamente dalle norme disciplinanti il decreto di citazione diretta a giudizio nonché il decreto di giudizio immediato.
Tutte le norme sopra indicate individuano nella descrizione chiara e precisa della circostanza aggravante e nell’indicazione delle norme di legge che si assumono violate quali presupposti indefettibili dell’imputazione.
Il dato non sembra , in vero , di poco momento.
Ma la tesi sostanzialistica dell’imputazione di una circostanza aggravante difetta anche in merito ad altri aspetti di natura pratica.
Si pensi al caso di imputazione redatta senza la chiara indicazione della norma disciplinante di una circostanza aggravante ma comunque inserita nella descrizione del fatto.
Considerato quanto previsto dall’art. 444 comma II c.p.p. ci si chiede se la mancata indicazione della norma relativa alla circostanza consentirebbe legittimamente una applicazione pena su richiesta delle parti senza gli aumenti di pena previsti per essa oppure sarebbe necessario comunque determinarli.
Ed ancora , il controllo del giudice sulla corretta qualificazione giuridica del fatto potrebbe escludere la conformità di una richiesta che escluda o , viceversa , comprenda una aumento di pena per effetto di una circostanza aggravante non formalmente contestata.
Riteniamo che la durata delle indagini preliminari ampliata dalla riforma Cartabia , la disponibilità della polizia giudiziaria , la possibilità di applicare mezzi di ricerca della prova e più in generale la disponibilità di mezzi istruttori di non poco conto , renda non particolarmente complicato il compito del titolare dell’imputazione nel formularla in maniera chiara e precisa.
In considerazione che il corretto esercizio del diritto di difesa presuppone che venga contestato un fatto storico commesso dall’imputato con dovizia di particolari fattuali e giuridici , forse la tesi sostanzialistica dell’imputazione appare infondata sul piano normativo e sostenibile solo allo scopo di rendere giustificabile un palese quanto inescusabile errore dell’organo accusatorio.
Del resto , la riforma recentemente intervenuta con il D.Lgs. n.° 150/2022 pone quale intervento di particolare novità il potere dell’autorità giurisdizionale di stimolare delle modifiche al PM in sede di udienza preliminare e predibattimentale ed anche di restituire gli atti alla pubblica accusa in caso di inerzia.
Questa normativizzazione di interventi giurisprudenziali del passato , costituisce un segnale non solo della rilevanza del tema ma anche e soprattutto di una modifica sistematica che vede sempre più intenso il controllo della giurisdizione sull’imputazione , senza , per questo , intaccare le prerogative costituzionali del Pm.
Riteniamo , pertanto , che la tesi formalistica dell’imputazione abbia un ben maggiore fondamento di natura costituzionale e giuridica .
Difatti solo una corretta formulazione dell’imputazione di ispirazione formalistica può consentire di esercitare diritti e poteri di rango costituzionale quali il principio di legalità del processo penale previsto dall’art. 25 Cost. che conferisce alla giurisdizione di controllare e verificare l’esattezza e la legittimità dell’imputazione e la corrispondenza rispetto a quanto emerso nel giudizio ; il principio di obbligatorietà dell’esercizio dell’azione penale ex art. 112 Cost. , previsto al fine di garantire il principio di uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge ex art. 3 Cost. ed inoltre l’autonomia della magistratura ex art. 104 Cost. , che presuppone una ragionevole previsione di condanna dell’imputato in mancanza della quale dovrà ammettersi l’inazione del Pm rispetto ad un fatto storico ben delineato e circostanziato anche e soprattutto in merito alle norme giuridiche che si assumono violate ; il diritto di difesa dell’imputato ex art. 24 Cost. che presuppone ai fini del suo concreto esercizio che sia mossa una specifica accusa di aver commesso in un dato momento un fatto storico costituente reato con definizione delle circostanze ad esso inerenti ; il principio della ragionevole durata del processo ex art. 111 Cost. che presuppone il regolare svolgimento secondo il principio di legalità ed il principio del diritto di difesa sempre e comunque garantito , in mancanza dei quali si esplicherebbero aberranti effetti di retrocessione del processo penale.
Abbiamo in altra sede[xvi] dissertato della recentissima sentenza Domingo emessa nel 2023 dal massimo consesso giurisprudenziale , la quale ha chiarito i criteri di applicabilità dell’art. 129 c.p.p. in caso di prescrizione ed ha disciplinato il connesso caso di una contestazione di circostanza aggravante mossa solo dopo la maturazione del termine prescrizionale , ex art. 517 c.p.p..
La soluzione adottata dalla giurisprudenza di legittimità è consistita nel ritenere che l’obbligo di immediata declaratoria del proscioglimento nel momento stesso in cui matura la causa ex art. 129 c.p.p. , non consente di contestare legittimamente la circostanza aggravante successivamente al maturare della causa , in quanto se pur dichiarata successivamente la sentenza proscioglitiva opera “ora per allora”.
L’effetto della prescrizione si avrebbe immediatamente al momento del suo maturare con il conseguente effetto di un reato estinto anche se dichiarato solo successivamente.
Non residuerebbe , pertanto , tempo e spazio per la pubblica accusa per modificare l’imputazione relativamente ad un reato estinto per intervenuta prescrizione.
Ai fini che in questa sede rilevano , la sentenza Domingo ritiene : “Una esigenza di maggiore determinatezza, sin dall’inizio, della imputazione, anche con riferimento alla contestazione delle circostanze aggravanti, e ricavabile anche dal disposto del nuovo comma 1-bis dell’art. 423 cod. proc. pen., introdotto dal d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, là dove è previsto che, in sede di udienza preliminare, «se rileva che il fatto, le circostanze aggravanti e quelle che possono comportare l’applicazione di misure di sicurezza non sono indicati nell’imputazione in termini corrispondenti a quanta emerge dagli atti o che la definizione giuridica non è corretta, il giudice invita il pubblico ministero a operare le necessarie modificazioni. Se la difformità indicata permane, sentite le parti, il giudice dispone con ordinanza, anche d’ufficio, la restituzione degli atti al pubblico ministero».”
Il controllo giurisdizionale circa la formulazione dell’imputazione e quindi di una circostanza aggravante e della norma da essa prevista , viene normativamente previsto ben prima della fase del giudizio allo scopo di rendere l’accusa in fatto ed in diritto tanto più chiara e precisa e limitare eventuali modifiche imputative nella medesima fase oltre che inutili e dispendiosi retrocessioni processuali come previste dall’art. 521 c.p.p.
Se la ratio della novella legislativa alberga nella precisa definizione della circostanza aggravante in punto di fatto e del titolo giuridico che la contempla sia dalla fase dell’udienza preliminare e dell’udienza predibattimentale ex art. 554 bis c.p.p. , allora residua poco spazio per una omessa indicazione della norma contemplante la circostanza aggravante ed ancor più una sommaria o esclusiva descrizione della stessa sul piano fattuale.
Quel che si vuole intendere consta nella necessità di una formulazione dell’imputazione dotata di specificità e dovizia di particolari sul piano sostanziale con altrettanto precisa indicazione delle norme che si intendono violate anche e non solo in merito alle circostanze aggravanti.
Del resto , la decisione delle SS.UU. Domingo palesa una penalizzazione per la pubblica accusa che non rediga , sin dalle prime battute processuali , una precisa formulazione dell’imputazione , tanto da ritenerla inefficace rispetto alla avvenuta perenzione del termine di prescrizione e del termine trimestrale previsto per la presentazione della querela.
Forse , è possibile sostenere legittimamente che la sentenza Sorge fondata sui criteri di redazione dell’imputazione di natura sostanzialistica – fatte salve le eccezioni costituite da circostanze presupponenti una natura valutativa anche di carattere extra-penale – allo stato , sia stata superata dalla riforma Cartabia.
Avvertita sul piano legislativo la esigenza di una redazione dell’imputazione corretta e precisa in punto di fatto ed in punto di diritto onde consentire un concreto esercizio del diritto di difesa e conseguentemente una ragionevole durata del processo non affetto da retrocessioni processuali , allora non può che concludersi per la legittimità di un principio formalistico dell’imputazione dotato di specifiche indicazioni della norma violata disciplinante la circostanza aggravante.
Senza dilungarci su quanto già sostenuto in altra sede[xvii], considerati tutti i fattori analizzati , riteniamo che siano maturi i tempi per una diversa interpretazione ed applicazione anche della modifica imputativa di natura patologica quanto meno in sede dibattimentale.
Infine , una breve considerazione : con l’introduzione all’art. 438 c.p.p. del comma I bis ad opera della L. n.° 33 del 12/04/2019 si è stabilita l’inaccessibilità al giudizio abbreviato per i reati puniti astrattamente con la pena dell’ergastolo , pena perpetua che si radica , nella maggior parte dei casi , nella contestazione di circostanze aggravanti la cui individuazione sul piano fattuale e sul piano giuridico appare , quindi , fondamentale ed imprescindibile ai fini della praticabilità o meno del rito speciale[xviii].
Le innovazioni introdotte recentemente ed affrontate in questa sede si propongono , a parere dello scrivente , lo scopo di una migliore e più puntuale definizione dell’imputazione in seno all’udienza preliminare in merito alle circostanze aggravanti anche per questo motivo , e cioè consentire l’accessibilità al giudizio abbreviato per reati gravi che per mero errore nella formulazione del capo d’imputazione sulle circostanze aggravanti avrebbero potuto impedirne l’esperibilità.
E’ pur vero che l’art. 438 comma VI ter c.p.p. consente al giudice del dibattimento di concedere la riduzione premiale se ritiene che l’accesso al rito fosse ammissibile , ma soltanto in sentenza all’esito dell’istruttoria dibattimentale , soluzione , quest’ultima , che mal si concilia con lo spirito della riforma teso alla riduzione dei tempi di celebrazione dei processi penali.
Considerata l’abrogazione dell’ergastolo ostativo ex art. 4 bis o.p. per palese incostituzionalità con la finalità rieducativa della pena , resta da chiedersi se la vigenza della norma introdotta dalla legge n.° 33/2019 sia opportuna oppure anacronistica , in tempi quali gli attuali nei quali l’emenda penale sembra cedere il passo ad istituti di diversa natura per espressa volontà del legislatore.
avv. Antonio Fusco
Foro di Napoli
[i] Vedi il processo digitale “La modifica dell’imputazione e della qualificazione giuridica del fatto dopo la riforma Cartabia.”. pubblicato in data 12/02/2024.
[ii] Cassazione penale SS.UU. sentenza n.° 24906 del 18/04/2019 , dep. 04/06/2019 , , ric. Sorge.
[iii] Ai sensi dell’art. 344 bis comma VIII c.p.p. , la improcedibilità dell’azione penale si applica in goni caso , quindi anche in caso di annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione. Fermo restando i casi di annullamento parziale e conseguente formazione del giudicato parziale ex art. 624 c.p.p. , i termini di improcedibilità del giudizio di rinvio cominciano a decorrere dal novantesimo giorno successivo al deposito della sentenza della S.c. , che a norma dell’art. 617 stabilisce che la motivazione di sentenza è depositata in cancelleria non oltre il trentesimo giorno successivo alla lettura del dispositivo. Considerato che ai sensi dell’art. 157 c.p. sono imprescrittibili i reati puniti astrattamente con la pena dell’ergastolo anche per effetto dell’applicabilità di circostanze aggravanti ed il comma IX lo prevede espressamente , le disposizioni precedenti non si applicano ai casi per reati puniti in tali sensi.
[iv] Art. 63 c.p. Applicazione degli aumenti e delle diminuzioni di pena.
Quando la legge dispone che la pena sia aumentata o diminuita entro limiti determinati, l’aumento o la diminuzione si opera sulla quantità di essa, che il giudice applicherebbe al colpevole, qualora non concorresse la circostanza che la fa aumentare o diminuire.
Se concorrono più circostanze aggravanti, ovvero più circostanze attenuanti, l’aumento o la diminuzione di pena si opera sulla quantità di essa risultante dall’aumento o dalla diminuzione precedente.
Quando per una circostanza la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato o si tratta di circostanza ad effetto speciale, l’aumento o la diminuzione per le altre circostanze non opera sulla pena ordinaria del reato, ma sulla pena stabilita per la circostanza anzidetta. Sono circostanze ad effetto speciale quelle che importano un aumento o una diminuzione della pena superiore ad un terzo.
Se concorrono più circostanze aggravanti tra quelle indicate nel secondo capoverso di questo articolo, si applica soltanto la pena stabilita per la circostanza più grave; ma il giudice può aumentarla [132 2].
Se concorrono più circostanze attenuanti tra quelle indicate nel secondo capoverso di questo articolo, si applica soltanto la pena meno grave stabilita per le predette circostanze; ma il giudice può diminuirla [132 2].
[v] Art. 157 c.p. Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere.
La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria.
Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato [56], senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell’aumento per le circostanze aggravanti, salvo che per le aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale, nel qual caso si tiene conto dell’aumento massimo di pena previsto per l’aggravante.
Non si applicano le disposizioni dell’articolo 69 e il tempo necessario a prescrivere è determinato a norma del secondo comma.
Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e la pena pecuniaria, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva.
Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica il termine di tre anni.
I termini di cui ai commi che precedono sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli 375, terzo comma, 449 e 589, secondo e terzo comma, e 589 bis, nonché per i reati di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale. I termini di cui ai commi che precedono sono altresì raddoppiati per i delitti di cui al titolo VI-bis del libro secondo, per il reato di cui all’articolo 572 e per i reati di cui alla sezione I del capo III del titolo XII del libro II e di cui agli articoli 609 bis, 609 quater, 609 quinquies e 609 octies, salvo che risulti la sussistenza delle circostanze attenuanti contemplate dal terzo comma dell’articolo 609 bis ovvero dal quarto comma dell’articolo 609 quater.
La prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall’imputato.
La prescrizione non estingue i reati per i quali la legge prevede la pena dell’ergastolo, anche come effetto dell’applicazione di circostanze aggravanti.
[vi] Corte di Cassazione, sezione V Penale, sentenza n.° 40437/19 del 01/07/2019 , dep. il 2 ottobre 2019 , ric. PG.
[vii] Cassazione penale sezione V sentenza n.° 27632 del 30/05/2019 , ric. Calò.
[viii] Cassazione penale SS.UU. sentenza n.° 28953/2017 , del 27/04/2017 , dep. Il 09/06/2017.
[ix] Art. 161 c.p. Effetti della sospensione e della interruzione.
L’interruzione della prescrizione ha effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato. La sospensione della prescrizione ha effetto limitatamente agli imputati nei cui confronti si sta procedendo.
Salvo che si proceda per i reati di cui all’articolo 51, commi 3bis e 3quater, del codice di procedura penale, in nessun caso l’interruzione della prescrizione può comportare l’aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere, della metà per i reati di cui agli articoli 318, 319, 319 ter, 319 quater, 320, 321, 322 bis, limitatamente ai delitti richiamati dal presente comma, e 640 bis, nonché nei casi di cui all’articolo 99, secondo comma, di due terzi nel caso di cui all’articolo 99, quarto comma, e del doppio nei casi di cui agli articoli 102, 103, 105.
[x] Cassazione penale sezione III sentenza n.° 45735 del 12/07/2023 , dep. Il 14/11/2023 .
[xi] Art. 278 c.p.p. Determinazione della pena agli effetti dell’applicazione delle misure.
1.Agli effetti dell’applicazione delle misure, si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato [56 c.p.]. Non si tiene conto della continuazione, della recidiva [99 c.p.] e delle circostanze del reato [59-70, 118-119 c.p.], fatta eccezione della circostanza aggravante prevista al numero 5) dell’articolo 61 del codice penale e della circostanza attenuante prevista dall’articolo 62 n. 4 del codice penale nonché delle circostanze per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale .
[xii] Corte costituzionale sentenza n.° 143 del 26/05/2021 , con la quale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 69, quarto comma, del codice penale, come sostituito dall’art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante del fatto di lieve entità – introdotta con sentenza n. 68 del 2012 di questa Corte, in relazione al reato di sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all’art. 630 cod. pen.– sulla circostanza aggravante della recidiva di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen.
[xiii] Corte costituzionale sentenza n.° 68 del 23/03/2012 , nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 630 c.p. in riferimento agli artt. 3 , 24 e 27 della Costituzione promosso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia , dichiarava nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità.
[xiv] Cassazione penale sezione I sentenza n.° 51260 del 08/02/2017, ric. Archinito, Rv. 271261; Cassazione penale sezione VI sentenza n.° 4461 del 15/12/2016, dep. 2017, ric. Quaranta, Rv. 269615; Cassazione penale sezione II sentenza n.° 14651 del 10/0 1/2013, ric. Chatbi, Rv. 255793; Cassazione penale sezione VI sentenza n.° 40283 del 28/09/20 12, ric. Diaji, Rv. 253776; Cassazione penale sezione V sentenza n.° 38588 del 16/09/2008, ric. Fornaro, Rv. 242027 .
[xv] Cassazione penale sezione V sentenza n.° 24643 del 13/04/2018, ric. Degli Angioli, Rv. 273339; Cassazione penale sezione V sentenza n.° 8359 del 05/02/20 16, ric. Calì.
[xvi] Vedi nota I .
